Articolo del dott. Riccardo Pennati

Novità in vista in materia di titoli abilitativi nel settore edilizio. Infatti, la Conferenza unificata delle Regioni e delle Province autonome, ha approvato in luglio un  nuovo modello unificato valido per tutto il territorio nazionale. Dal il 14 ottobre 2015 sarà obbligatorio utilizzare il nuovo modello standard. Nel frattempo le Regioni dovranno adeguare la loro modulistica in relazione alle specifiche normative regionali e di settore.

Ci sono comunque dei distinguo:

  1. l’adeguamento è vincolante solo per le Regioni a statuto ordinario, mentre è opzionale per le tutte le Regioni a statuto speciale;
  2. i nuovi modelli saranno adottati solo dalle Regioni che abbiano già previsto l’utilizzo della super DIA in alternativa al permesso di costruire; Toscana ed Emilia Romagna ne sono esentate in quanto non è previsto utilizzo di tale titolo abilitativo.

 

Questa decisione porterà finalmente a una maggiore semplificazione nelle procedure, già avviata con la predisposizione di un modello unico nazionale per SCIA, permesso di costruire, CIL e CILA, (già trattate in un precedente articolo sul decreto “Sblocca Italia” )specie per gli addetti ai lavori, che ora si troveranno a che fare con un unico modello di richiesta senza più correre il rischio di incappare in una “giungla burocratica” costituita non soltanto dalle varie differenze tra Regione e Regione ma che ci poteva essere tra Comuni del medesimo contesto regionale.

La super DIA si configura come strumento alternativo, ove previsto, al Permesso di Costruire in tre diverse tipologie di intervento:

  1. interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati e che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
  2. interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche
  3. interventi di ristrutturazione edilizia che porti un manufatto edilizio totalmente o parzialmente diverso dal precedente e che comporti un aumento di unità immobiliari, una modifica del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici e limitatamente alle zone omogenee A individuate nel PGT ad un cambio di destinazione d’uso.

La Super DIA deve essere presentata allo Sportello Unico dell’Edilizia almeno 30 giorni prima dell’inizio lavori. Il tecnico abilitato deve consegnare una serie di elaborati tecnici nei quali devono essere esplicitate tutta una serie di informazioni relativi alla qualificazione e localizzazione dell’intervento, descrizione dello stesso con specifiche sulle opere che verranno realizzate su parti comuni o modifiche esterne, la conformità delle stesse alle norme urbanistiche, informazioni relative all’impresa esecutrice dei lavori (es. DURC e dati sull’organico), relazioni tecniche dell’intervento (di rilevanza nel nostro settore) quali ad esempio relazione sui consumi energetici, analisi geologiche e geotecniche, autorizzazione sismica, autorizzazioni e pareri in caso di vincoli.

A fronte delle caratteristiche sopra enunciate di questo strumento abilitativo possiamo ipotizzare che possa essere utilizzato per realizzare le seguenti tipologie di piscine:

  • impianti che si configurano come intervento pertinenziale inquadrato all’interno di una ristrutturazione edilizia: l’aggiunta di una piscina potrebbe comportare la modifica di sagome e volumi del precedente edificio, o se inserito all’interno del manufatto esistente ne comporti un cambio di destinazione d’uso;
  • impianti sia pertinenziali o indipendenti di nuova costruzione se inseriti all’interno di piani attuativi o di programmi complessi di riqualificazione/ristrutturazione urbana nei quali vengono definiti compiutamente parametri plani volumetrici, tipologici e costruttivi.

Per le altre tipologie d’intervento ove la piscina si configura come intervento pertinenziale a condizione che il volume da realizzare non sia superiore al 20% del volume dell’edificio principale si fa riferimento alla SCIA o DIA (a seconda delle Regioni), mentre per tutte le altre casistiche di nuova costruzione non contemplati nel campo di azione della super DIA (nelle Regioni ove è ammessa) si utilizza il Permesso di Costruire.

 

Pennati Riccardo