Quanti assistenti bagnanti impiegare durante le varie fasi di attività di una piscina, pubblica o privata, e quali qualifiche devono possedere questi ultimi, è un problema ancora non del tutto chiarito.

Diamo un tentativo di lettura della situazione normativa, cercando di esaminare anche le situazioni che si vengono di fatto a creare nonchè le possibili conseguenze.

 

La legislazione

La prima legge che prende in considerazione l’obbligatorietà della presenza della figura del “bagnino” o “assistente bagnanti” che dir si voglia in una piscina pubblica è la Circolare del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 1951, n.16 , successivamente modificata dal Decreto Ministeriale del 1989 sulla Sicurezza negli Impianti Sportivi, che in proposito recita:

Art.110.
Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da almeno due bagnini all’uopo abilitati dalla sezione salvamento della Federazione italiana nuoto ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della marina mercantile (così sostituito da D.M. 25-8-1989).

Da qui nacque l’uso di adibire SEMPRE due persone abilitate al salvataggio alla sorveglianza dei bagnanti, sia che la piscina fosse aperta al nuoto libero sia che vi si svolgessero solamente gli allenamenti delle squadre agonistiche.

Con l’avvento dei gestori privati questa situazione si fece sempre più insostenibile dal punto di vista economico, e venne così la prima modifica, introdotta dal Decreto del Ministero della Sanità del 11 luglio 1991, il cosiddetto “Atto d’Intesa”, che all’art.6 recitava:

  1. L’assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila, ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di almeno due assistenti bagnanti. Per vasche con specchi d’acqua fino a 100 metri quadrati di superficie è necessaria la presenza, a bordo vasca di almeno un assistente bagnanti. Per vasche con specchi d’acqua di superficie maggiore dovrà essere prevista la presenza continua, a bordo vasca, di assistenti bagnanti aggiuntivi in ragione di una unità per ogni 600 metri quadrati di superficie o frazione. Nel periodo di utilizzazione delle vasche per corsi di addestramento, allenamento sportivo o gare è sufficiente la presenza al bordo vasca degli istruttori e/o allenatori, purché abilitati alle operazioni di salvataggio e primo soccorso ed in numero almeno pari a quello richiesto dalle dimensioni della vasca.

Questo articolo introduceva la necessità della sorveglianza con un numero di assistenti ai bagnanti in relazione alle misure della vasca e non imponeva la necessità della presenza degli stessi quando la piscina non era aperta al nuoto libero, sempre che gli istruttori fossero abilitati alle operazioni salvataggio e primo soccorso e fossero almeno uno per vasche di superficie inferiore ai 100 mq, almeno due per superfici fino a 600 mq, uno in più ogni ulteriori 600 mq di superficie.

 

E, fino a qui, tutto chiaro.

 

Le cose si complicano, e non poco, con l’introduzione del Decreto del Ministero dell’Interno del 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, che all’articolo 14 recita:

Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un assistente bagnante quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività è superiore alle 20 unità o in vasche con specchi d’acqua di superficie superiore a 50 m2. Detto servizio deve essere disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti per vasche con specchi d’acqua di superficie superiore a 400 m2.
Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il numero degli assistenti bagnanti va calcolato sommando le superfici delle vasche ed applicando successivamente il rapporto assistenti bagnanti/superfici d’acqua in ragione di 1 ogni 500 m2.
Per vasche oltre 1.000 m2 dovrà essere aggiunto un assistente bagnante ogni 500 m2.
Per assistente bagnante si intende una persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
Durante l’addestramento di nuotatori il servizio di assistenza agli stessi può essere svolto dall’istruttore o allenatore in possesso di detta abilitazione della Federazione Italiana Nuoto.

 

Ora: che significa quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività è superiore alle 20 unità ? Forse che quando in piscina sono presenti 10 persone possono nuotare senza nessuna sorveglianza?

E il fatto che durante l’addestramento di nuotatori il servizio di assistenza agli stessi può essere svolto dall’istruttore o allenatore in possesso di detta abilitazione della Federazione Italiana Nuoto che significato ha? Qual è la “detta abilitazione” ? Si tratta del brevetto di assistente bagnanti, come è logico pensare, oppure del brevetto di istruttore, come di fatto lascia intendere la frase?

Nel 2003 è stato redatto il Documento della Conferenza Stato-Regioni, normalmente detto Accordo Stato-Regioni 2003, che ha sostituito l’Atto d’Intesa. In questo nuovo, scarno, documento, che non è una legge né una norma ma solo un insieme di indicazioni che ogni singola Regione dovrà assimilare ed inserire in un proprio documento normativo (a distanza di molti anni la metà delle Regioni ancora non ha prodotto nulla) si legge (punto 4):

L’assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l’orario di funzionamento della piscina. L’assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.

Nient’altro.

Nelle successive leggi regionali, laddove sono state emanate, qualcosa è stato chiarito. Soprattutto, sono state introdotte distinzioni nel caso delle piscine ad uso turistico-ricettivo. Per saperne di più è però indispensabile leggere le disposizioni di ogni singola legge (o delibera di giunta) regionale, consultabili qui: https://www.professioneacqua.it/download/legislazione/

 

Lo stato di fatto

Come in tutta la normativa riguardante le piscine, l’unica cosa certa è …. l’incertezza. E la poca chiarezza.

In questa situazione non rimane altro da fare, in attesa di vedere se le Regioni riusciranno finalmente a produrre un documento chiaro, univoco ed inequivocabile sulla questione, che affidarsi ad un misto tra le poche cose intelligibili della legislazione in vigore ed il buon senso.

Quest’ultimo porta a ritenere che:

  • In una piscina aperta al pubblico, durante il nuoto libero, è indispensabile la presenza continua di personale adibito al salvataggio in un numero che deve essere in relazione al numero ed alla superficie delle vasche, nonché al loro affollamento, secondo l’art.14 del D.M. Interni 18 marzo 1996 e il piano di autocontrollo redatto dal responsabile della struttura (vedi)

Durante i corsi di nuoto o gli allenamenti, se l’istruttore è in possesso della abilitazione al salvataggio può essere considerato (sempre che voglia assumersi questa responsabilità) anche l’addetto alla sicurezza dei propri allievi. Si sconsiglia vivamente di adibire un istruttore di nuoto alla assistenza del resto della vasca mentre sta facendo lezione !

Vanno comunque sottolineati alcuni punti, che non sempre corrispondono all’abitudine comune dei gestori degli impianti ad uso pubblico.

La presenza dell’assistente ai bagnanti deve essere CONTINUA, ciò significa che se l’assistente si allontana dalla vasca, per qualunque ragione, e non viene sostituito, in quel momento il servizio non è espletato. Non è infatti pensabile che se l’assistente deve svolgere anche altri compiti quali ad esempio quelli di manutenzione o di servizio di cassa durante il proprio orario di assistenza ai bagnanti possa essere ritenuto responsabile di ciò che non è in grado di fare e cioè sorvegliare sulla sicurezza dei bagnanti ed intervenire in caso di emergenza.

Per quanto riguarda il numero di assistenti bagnanti necessari in relazione alla superficie delle vasche da tempo la Federazione Italiana Nuoto si è espressa ritenendo vincolante ciò che prescrive il Decreto del 1996; esiste in circolazione un opuscolo del CONI nel quale si precisa che nelle vasche di misura di mt.50 x 21, con una superficie totale di 1.050 mq, sono sufficienti due assistenti in quanto i 50 mq eccedenti rientrano nel 5% di tollerabilità delle misure previsto dalle regole degli omologatori delle vasche.

Questa discutibile posizione ci porta alla considerazione successiva: il numero di assistenti necessari in funzione dell’affollamento.

Prendiamo ad esempio il caso di una vasca scoperta di dimensioni di mt. 25×12.5, dimensione comunissima nel nostro Paese, la cui superficie complessiva rimane abbondantemente al di sotto dei 400 mq e per la sorveglianza della quale sarebbe sufficiente un addetto.

E’ evidente la differenza, anche consistente, della misura del pericolo nella stessa vasca alle 9 di mattina di un giorno feriale e alle 15 del pomeriggio di una domenica in piena estate. Non è certamente ragionevole pensare di utilizzare nell’arco di tutta la giornata un solo assistente!

Analizziamo infine la situazione nella quale l’istruttore è anche responsabile della sicurezza degli allievi: la norma non specifica di QUALI allievi egli sia responsabile, cioè se solo i suoi o se anche di quelli di altri corsi nei quali l’istruttore non sia abilitato al salvataggio.

Per assurdo si potrebbe arrivare ad ipotizzare che un solo istruttore abilitato al salvataggio abbia la responsabilità della sicurezza di 60 persone, che sono mediamente quelle che possono essere ospitate nella vasca citata ad esempio. E’ evidente che una simile situazione, oltre ad essere pericolosa poiché è impensabile che un istruttore impegnato nell’istruzione durante un corso di nuoto possa di fatto sorvegliare ciò che accade nelle altre corsie e potrebbe quindi essere chiamato in causa solamente ad incidente avvenuto, va attentamente spiegata e chiarita a tutto lo staff. Soprattutto l’istruttore-bagnino interessato deve essere informato dei propri compiti e delle proprie responsabilità.

Nel caso invece di piscine turistico-ricettive, come detto sopra va letta la legge o delibera di giunta della propria regione. Se la regione di interesse non ha prodotto nessuna disposizione in materia di piscine, la situazione si complica in quanto l’Accordo Stato-Regioni del 2003 ha sancito l’obbligatorietà della presenza continua dell’assistente bagnanti. Non farlo significa assumersi un rischio.

Le piscine condominiali, invece, sono state esonerate dall’obbligo della presenza dell’assistente bagnanti in tutte le regioni, salvo per la Regione Lombardia, che sull’argomento ha creato non poca confusione (vedi).

Resta comunque, per tutte le piscine, l’obbligo della stesura del Piano di Autocontrollo da parte del responsabile della piscina. E’ in questo documento che va fatta una corretta valutazione del rischio annegamento, stabilendo le modalità della sorveglianza.