Lo ha stabilito l’Accordo Stao Regioni del 2003, che ha previsto all’articolo 6 stabilisce che:

6.1 Il responsabile della piscina deve garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.

 6.2 I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di gestione e di auto-controllo: a tal fine il responsabile della piscina deve redigere un documento, di valutazione dei rischio in cui e’ considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell’attività.

 Il documento deve tenere conto dei seguenti principi:

 a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;

b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;

c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;

d) definizione del sistema di monitoraggio;

e) individuazione delle azioni correttive;

f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

 

6.3 Il responsabile deve garantire che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio.

 6.4 Il responsabile deve altresì tenere a disposizione dell’autorità incaricata dei controllo i seguenti documenti, redatti secondo opportuni sistemi di controllo possibilmente automatizzati:

 a) un registro dei requisiti tecnico-funzionali con l’indicazione della dimensione e del volume di ciascuna vasca, il numero e la tipologia dei filtri, la portata delle pompe, il sistema di manutenzione, ecc.

b) un registro dei controlli dell’acqua in vasca contenente:

 b1) gli esiti dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo combinato, temperatura, PH;

b2) la lettura del contatore installato nell’apposita tubazione di mandata dell’acqua di immissione, utile al calcolo della quantita’ di acqua di reintegro;

b3)La quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell’acqua;

b4) la data di prelievo dei campioni per l’analisi dell’acqua;

b5) il numero dei frequentatori dell’impianto.

 6.5 La documentazione relativa ai controlli e alle registrazioni effettuati dal responsabile e’ a disposizione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale che potrà così acquisire tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.

 6.6 Qualora, in seguito all’auto-controllo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri igienico-sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere per la soluzione del problema e/o il ripristino delle condizioni ottimali. Qualora la non conformità riscontrata possa costituire un rischio per la salute il titolare dell’impianto deve darne tempestiva comunicazione all’ Azienda unità sanitaria locale.

 6.7 La documentazione di cui ai precedenti commi è a disposizione dell’azienda sanitaria per un periodo di almeno due anni.

Riassumendo:

CHI deve avere il piano di autocontrollo?   Tutte le piscine a servizio di più di quattro unità abitative

CHI deve redigere il piano di autocontrollo?   Il responsabile della piscina, eventualmente aiutato da un consulente

DI CHI E’ la responsabilità di ciò che è scritto sul piano di autocontrollo?  Esclusivamente del responsabile della piscina, anche se lo ha fatto fare a qualcun altro.

Professione Acqua si occupa di assistere il responsabile della piscina nella redazione del Piano. 

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