Cosa prevedono le leggi in vigore in merito a svuotamenti, riempimenti e ricambi d’acqua nelle piscine ad uso pubblico

Le piscine ad uso pubblico sono quelle disciplinate dall’Accordo Stato-Regioni del 2003 e dalle successive leggi regionali sulle piscine, nelle Regioni che le hanno emanate. Si tratta delle piscine condominiali, di quelle turistico-ricettive (a qualunque livello, anche extra alberghiero come B&B e case vacanze), di quelle ad uso delle collettività come clubs, scuole, caserme e simili, e di quelle aperte ad un pubblico indifferenziato.

Per questa tipologia di piscine, l’utilizzo dell’acqua è normato. Per le piscine domestiche, invece, non ci sono disposizioni in vigore attualmente, se non eventuali ordinanze locali che vietano di utilizzare l’acqua dell’acquedotto per riempirle.

Vediamo cosa prevede l’Accordo per l’acqua delle piscine ad uso pubblico. Le prescrizioni sono contenute nell’allegato 1 al punto 1.3.

Riempimento

Il riempimento deve avvenire con acqua potabile. La potabilità viene certificata attraverso analisi effettuate da un laboratorio certificato a sua volta, che deve analizzare l’acqua secondo i parametri contenuti nel D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31. “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”.

Nel caso in cui l’acqua non provenga da pubblico acquedotto, l’analisi sull’acqua del pozzo deve avvenire con frequenza almeno annua o semestrale.

Se ne deduce che non è possibile utilizzare acqua di pozzo, o proveniente da qualsiasi altra fonte, senza una analisi che ne certifichi la potabilità. L’acqua di pozzo non potabile, quindi, deve essere trattata prima di essere immessa in acqua.

 

Svuotamento

Una piscina ad uso pubblico deve obbligatoriamente essere svuotata almeno ogni anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.

Per controllare che lo svuotamento venga effettuato, deve essere installato un contatore sulla tubazione dell’acqua di approvvigionamento, e le letture devono essere registrate sul registro giornaliero (punto 6.4 dell’Accordo, lettera b2).

Lo scarico delle acque reflue è regolato dal D.Lgsl.152/06 e dai numerosissimi e diversi tra loro regolamenti locali. per tentare di comprendere meglio la questione, che ti avvertiamo essere davvero molto complessa, può essere utile questo articolo: https://rossanaprola.it/?p=284

 

Rinnovo giornaliero

Ogni giorno deve essere ricambiata una parte di acqua. L’Accordo Stato regioni del 2003 non chiarisce quanta acqua debba essere ricambiata come minimo, ma lo fa la Norma UNI 10637 che al punto 5.9.1 specifica: “L’entità del rinnovo d’acqua giornaliero, che include l’acqua di reintegro, deve essere tale da contribuire a mantenere costante il rispetto dei valori dei parametri dell’acqua di vasca indicati nel punto 5.1.3 e comunque non meno di 30 l per bagnante al giorno.

Qualora non fosse possibile rilevare il numero effettivo dei bagnanti, l’entità del rinnovo giornaliero che include l’acqua di reintegro deve essere almeno pari a 2,5% della somma del volume d’acqua di vasca e del 60% del volume convenzionale della vasca di compenso.

Il rinnovo d’acqua giornaliero può essere sospeso in caso di chiusura dell’impianto al pubblico per periodi maggiori di 24 h, limitatamente al tempo di chiusura dell’impianto.

Nota In caso di particolari restrizioni nella disponibilità di acqua di approvvigionamento si possono valutare in sede di autocontrollo, in accordo con l’Autorità Sanitaria Locale, quantità inferiori e/o differite nel tempo purché sia rispettato quanto indicato nel punto 5.1.3 I parametri dell’acqua in vasca)”.

 

Dal 2015 l’entità del rinnovo giornaliero obbligatorio è pari a 30 litri per ogni bagnante e non una percentuale del volume, come ancora si crede erroneamente.

Ricordiamo che il numero di bagnanti giornaliero fa parte delle rilevazioni obbligatorie previste dall’Accordo Stato regioni del 2003 (punto 6.4 lettera b5).

Attenzione, però: se la Regione dove ha sede la vostra piscina ha emanato una legge o una delibera regionale ed ha riportato una quantità in vigore prima del 2015, di fatto la legge regionale ha più valore di una norma e “vince” la legge regionale.

Il consiglio è sempre di leggere la legge regionale, se c’è, per verificare cosa dice.