La sentenza riguarda il caso di un architetto che riceve un incarico per la direzione lavori per la realizzazione di una strada da parte di un Comune.

Il ricorso è presentato dall’Ordine degli Ingegneri, che contesta la competenza specifica. Il TAR con la sentenza n. 389 del 9 novembre 2011 accoglie il ricorso, condanna il Comune e stabilisce, richiamando il Regio Decreto n. 2537/1925 (art. 51 e 52, confermati anche dall’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 129/1992), che si riserva “alla competenza di architetti e ingegneri le sole opere di edilizia civile, mentre rimane riservata alla competenza generale degli ingegneri la progettazione di costruzioni stradali, opere igienico-sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche, operazioni di estimo, estrazione di materiali, opere industriali“.

 

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