Sono state finalmente pubblicate le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018), come Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A distanza di quasi 10 anni dalle precedenti abbiamo le nuove Norme Tecniche che hanno corretto alcuni punti e limitazioni delle precedenti edizioni e riconfermato l’impianto progettuale e di verifica previsto dagli Eurocodici.

 

L’entrata in vigore è prevista 30 giorni dopo la pubblicazione, ovvero il prossimo 22 marzo 2018. Attendiamo ora gli altri due documenti tecnici di complemento: la circolare applicativa con le istruzioni sulle NTC 2018 e le Appendici Nazionali agli Eurocodici 2018 (NAD).

 

L’uscita di Circolare e dei NAD non può essere contemporanea all’uscita della norma. La Circolare e NAD, infatti, debbono essere approvati dall’assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e tale approvazione non può avvenire prima che la norma cui riferirsi sia stata ufficializzata pubblicandola sulla Gazzetta Ufficiale. È anche vero che solo con questi due documenti si potrà considerare “completato” il corpo normativo in materia di progettazione strutturale.

 

Le nuove norme apportano alcune modifiche per quanto riguarda gli edifici nuovi, mentre sono più dettagliate e innovative nella definizione degli interventi sugli edifici esistenti.

 

Le nuove NTC2018, come le precedenti del resto, si applicano alla progettazione di tutti gli edifici e alle strutture di qualsiasi natura. Pertanto anche la progettazione delle piscine, e delle opere annesse come per esempio i locali tecnici, dovrà rispettare le NTC2018 nella loro interezza.

 

Andiamo ad analizzare brevemente alcuni punti di particolare interesse per chi si occupa di progettazione di piscine.

 

1.      Cancellate le tensioni ammissibili, solo stati limite

 

Non è più possibile utilizzare le tensioni ammissibili, nemmeno per gli edifici in zona sismica 4. L’appartenenza alla zona sismica 4 permetteva in passato di progettare secondo il metodo alle tensioni ammissibili, ormai riconosciuto da decenni a livello internazionale come non idoneo per descrivere le prestazioni di un’opera.

Con la cancellazione del vecchio par. 2.7 spariscono ogni riferimento alla zona sismica 4 e alle tensioni ammissibili.

Il par. 2.1 definisce stato limite “una condizione superata la quale l’opera non soddisfa più le esigenze elencate nelle presenti norme”.

Sono previsti Stati Limite Ultimi (SLU) per garantire la salvaguardia della sicurezza degli occupanti della struttura e del collasso della struttura, mentre gli Stati Limite di Esercizio (SLE) sono quelli che garantiscono l’impiego efficiente dell’opera.

Per l’ambito delle piscine si segnalano alcuni Stati Limite di Esercizio di particolare interesse che è importante si incominci ad introdurre nei capitolati e nelle richieste ai fornitori come prestazioni attese, in particolare:

  • spostamenti e deformazioni che possano limitare l’uso della costruzione, la sua efficienza e il suo aspetto (si pensi alla deformazione sotto carico di una parete di una vasca con bordo sfioro che provochi l’espulsione della griglia dalla propria sede);
  • spostamenti e deformazioni che possano compromettere l’efficienza e l’aspetto di elementi non strutturali, impianti, macchinari (si consideri l’efficienza di sistemi di filtrazione e tubazioni);
  • corrosione e/o degrado dei materiali in funzione del tempo e dell’ambiente di esposizione che possano compromettere la durabilità (per esempio corrosione per strutture in vicinanza del mare e di altri ambienti aggressivi).

I parametri minimi da soddisfare per gli SLU, e in parte anche per gli SLE, sono previsti dalla normativa ma il committente può, per proprie esigenze, imporre condizioni migliorative al progettista strutturale.

 

2.      Interazione terreno/struttura

 

In caso di realizzazione di una piscina su un versante, per esempio collinare, il terreno rimosso e il nuovo carico (costituito dalla vasca e dal suo contenuto) possono compromettere, in certe condizioni, la sicurezza e la stabilità del pendio con rischio di smottamento del volume di terreno coinvolto e di cedimenti nella struttura della piscina.

 

Con riferimento a queste problematiche il par. 6.5 “Opere di sostegno” prevede che venga verificata la sicurezza del terreno ove vengano realizzati “muri, per i quali la funzione di sostegno è affidata al peso proprio del muro e a quello del terreno direttamente agente su di esso (ad esempio muri a gravità, muri a mensola, muri a contrafforti)”, quali sono per esempio le pareti di una piscina.

 

Nella verifica sotto azioni sismiche “la sicurezza delle opere di sostegno deve essere garantita prima, durante e dopo il terremoto di progetto” (Par. 7.11.6.1).

Sempre secondo la norma “le indagini geotecniche devono avere estensione tale da consentire la caratterizzazione dei terreni che interagiscono direttamente con l’opera e di quelli che determinano la risposta sismica locale”.

Diventa quindi imprescindibile la presenza di almeno una relazione geologica come elemento di partenza per la caratterizzazione del terreno presente sul sito di intervento oltre che la valutazione di fenomeni macroscopici sui volumi di terreno interessati in caso di interventi particolari (come per esempio le piscine realizzate su versanti).

 

3        Obbligo di valutare le azioni sismiche sulle strutture

 

Le nuove NTC2018, così come le precedenti NTC2008, prevedono (par. 7.11.6.1) che “in presenza di acqua libera contro la parete esterna dell’opera, si deve tenere conto dell’effetto idrodinamico indotto dal sisma, valutando le escursioni (positiva e negativa) della pressione dell’acqua rispetto a quella idrostatica”.

Non è più quindi prescindibile lo svolgimento di verifiche sismiche anche per pareti e fondazioni di piscine.

Se le norme regionali dovessero prevedere qualche deroga a questa verifica è importante ricordare che il fatto che non venga richiesta una verifica non significa che la verifica non debba essere fatta.

In tema di costruzioni infatti lo Stato ha supremazia legislativa rispetto alle Regioni, a cui è delegato solo di regolamentare i metodi di deposito ed esame delle pratiche sismiche e null’altro.

Per la modellazione delle azioni sismiche derivanti dalle spinte da liquidi e l’azione sulle costruzioni è possibile agli Eurocodici, come previsto dal par. 1.1:

Circa le indicazioni applicative per l’ottenimento delle prescritte prestazioni, per quanto non espressamente specificato nel presente documento, ci si può riferire a normative di comprovata validità e ad altri documenti tecnici elencati nel Cap. 12. In particolare quelle fornite dagli Eurocodici con le relative Appendici Nazionali costituiscono indicazioni di comprovata validità e forniscono il sistematico supporto applicativo delle presenti norme.

 

4        Possibilità di ridurre le azioni sismiche sulle strutture

 

La verifica sotto azioni sismiche delle piscine non è più prescindibile, in nessuna zona sismica e in nessun caso, così come previsto dalle NTC2018.

Le pareti delle piscine vengono solitamente progettate e realizzate nel rispetto dei criteri previsti per le strutture “non dissipative”, così da garantire una maggior velocità di esecuzione e realizzazione.

Questo comportava, con le precedenti NTC2008, una sollecitazione sismica di progetto maggiore. Infatti il precedente par. 7.3.1 prescriveva

Quando si utilizza l’analisi lineare per sistemi non dissipativi, come avviene per gli stati limite di esercizio, gli effetti delle azioni sismiche sono calcolati, quale che sia la modellazione per esse utilizzata, riferendosi allo spettro di progetto ottenuto assumendo un fattore di struttura q unitario.

Le nuove NTC2018 prevedono nella Tab. 7.3.I – Limiti su q e modalità di modellazione dell’azione sismica la possibilità di adottare un valore del fattore di comportamento q fino a 1,5.

Questa nuova formulazione permetterà una riduzione dell’azione sismica gravante sulle pareti della piscina, pur continuando a realizzare una struttura “non dissipativa” (con semplificazione nei dettagli costruttivi e permettendo una maggior velocità di esecuzione in cantiere).

 

 

5        Collaudo

 

 

Le NTC2018 al paragrafo “11.2.5.3 PRESCRIZIONI COMUNI PER ENTRAMBI I CRITERI DI CONTROLLO” prevedono quanto segue:

Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2009, tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.

Questo vincolo di tempistica non era previsto nelle precedenti NTC2008.

L’implicazione pratica è che i provini dei getti devono essere inviati al centro prove entro i termini stabiliti. Diversamente non sarà possibile accettare la fornitura ma bisognerà provvedere con prove in sito (ad esempio prove su “carote”).
Il paragrafo continua:

I controlli di accettazione sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a verificarne la validità, qualitativa e quantitativa; ove ciò non fosse rispettato, il collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica quando non risultino rispettati i limiti fissati dai controlli di accettazione.

Questo implica che in fase di collaudo, durante la verifica della documentazione, la presenza sul certificato di una data di test dei provini successiva al termine indicato dalla norma farebbe scattare per il collaudatore l’obbligo di effettuare prove in sito.
L’accortezza da parte della direzione lavori nel rispetto dei termini previsti dalla orma permetterà di risparmiare contestazioni e costi successivi.

 

6        Conclusioni

 

Si è brevemente evidenziato come non sia cambiato l’impianto generale della norma. L’uscita delle nuove NTC2018 si accompagna, a livello nazionale, alla progressiva entrata in vigore delle varie normative regionali sui depositi delle strutture in zona sismica.

La verifica della completezza e della correttezza della progettazione dell’opera viene eseguita dalle Regioni per mezzo di criteri differenti, ma comunque coerenti con quanto previsto dalla norma nazionale NTC2018.

Come indicato dall’Art. 2 del D.M. i tempi di applicazione sono strettissimi:

Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

Quindi tutto ciò che verrà depositato in forma esecutiva dopo il 22 marzo 2018 andrà progettato con riferimento alla nuova norma in ogni sua parte. Nessuna modifica è invece necessaria per gli interventi già depositati, anche se non ancora in esecuzione.

 

Articolo dell’Ing. Lucio Fattori