La manutenzione di un’opera non autorizzata costituisce di per sé un reato

Lo stabilisce la Cassazione, che con la sentenza n. 29984/2019 rigetta il ricorso e stabilisce che:

Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce ripresa dell’attività criminosa originaria, integrante un nuovo reato edilizio; ne consegue che, allorché l’opera abusiva perisca in tutto o in parte o necessiti di attività manutentive, il proprietario non acquista il diritto di ricostruirla o di ristrutturarla o manutenerla senza titolo abilitativo, giacché anche gli interventi di manutenzione ordinaria presuppongono che l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente (Sez. 3, n. 38495 del 19/05/2016 – dep. 16/09/2016, Waly, Rv. 26758201; vedi anche Sez. 3, n. 40843 del 11/10/2005 – dep. 10/11/2005, Daniele, Rv. 23236401).

Attenzione, quindi, alle opere di manutenzione su piscine che non siano state regolarmente realizzate!