Poiché si ritiene che tale elenco possa costituire un utile riferimento per i professionisti di tutta Italia ne riportiamo il contenuto.

Le seguenti opere, oggettivamente poco rilevanti ai fini della sicurezza, secondo il Genio Civile di Agrigento, possono considerarsi non assoggettabili alla normativa sismica di cui alla Legge 64/74:

 

a1) Muri di recinzione, per qualsiasi tipo di materiale, di altezza massima non superiore a ml. 3,00 misurata rispetto al punto più depresso del terreno, che non abbiano funzioni di contenimento, purché non prospicienti pubblica strada;

a2) Muri di cui al punto precedente, ma di altezza non superiore a m.2,00, anche se prospicienti pubblica strada;

b) Muri di contenimento, per qualsiasi tipo di materiale, di altezza massima non superiore a ml. 1,00, in considerazione della modesta entità della spinta delle terre a cui sono soggette.

Rientrano nei casi precedenti anche i muri di contenimento di altezza massima non superiore a ml. 1,0, sormontati da muri di recinzione, per un’altezza complessiva non superiore a ml. 3,00, purché non prospicienti pubblica strada.

c) Pergolati, gazebi e tettoie aperte (almeno su tre lati) in legno o in profilati di acciaio – con funzione ombreggiante, con copertura leggera, non superiore a 15 kg/mq, di altezza massima non superiore a m. 3,50 rispetto al piano di calpestio, misurata all’estradosso del punto più elevato e di superficie non superiore a mq. 30 – purché tali opere siano realizzate a piano terra (anche su seminterrato) e su aree private recintate e non adibite ad attività che comportino sovraffollamento o apertura al pubblico.

d) Vasche prefabbricate in c.a. per accumulo idrico, interrate, ubicate in aree private recintate, purché siano ad adeguata distanza dai manufatti e non siano soggette a carichi relativi al traffico veicolare.

e) Piscine prefabbricate di modesta entità, di profondità inferiore a 2.00 m,, ubicate in aree private recintate a debita distanza dai manufatti e realizzate in pannelli lamierati, in resina e/o materiale plastico assimilato.

f) Monumenti funerari di altezza complessiva inferiore a ml. 2,00, calcolata dallo spiccato della fondazione, in assenza di parti interrate, più profonde di m.1,50, rispetto al piano di calpestio ed in ogni caso non accessibili al pubblico. Sono quindi escluse le cappelle gentilizie.

g) Pilastri a sostegno di cancelli con altezza inferiori a ml.3,00.

h) Serre per la coltivazione di fiori e piante, aventi copertura con teli in materiale deformabile, purché dotati di dispositivi di sfiato, di altezza massima non superiore a ml. 3,50 rispetto al piano di campagna, misurata all’estradosso del punto più elevato.

i) Massetti di fondazione in cls, anche armati, aventi funzioni di livellamento e/o destinati alla collocazione, senza ancoraggio, di manufatti o macchinari non aventi carichi puntuali o lineari concentrati.

l) Manufatti e macchinari semplicemente poggiati e non ancorati al suolo e resi stabili per gravità o tramite contrappesi. In questa tipologia sono assimilati i serbatoi idrici, anche quelli collocati sui solai, purchè nell’ambito dei carichi accidentali assunti in sede di calcolo.

m) Chiusure di verande o balconi con pannelli in alluminio o altri materiali leggeri.

n) Aggetti verticali (muri di parapetto, comignoli,ecc.) di altezza massima non superiore a m. 1,50.

o) scale autoportanti prefabbricate, con qualsivoglia tipologia costruttiva, purché i carichi trasmessi siano stati considerati in fase di calcolo della struttura principale;

Sono da ritenersi, inoltre, non assoggettabili alla Legge 64/74 i seguenti interventi sugli edifici esistenti:

 

p) Gli interventi sugli elementi non strutturali (tramezzatura interna, pavimenti, intonaci, sovrastrutture) nell’ambito del carico unitario assunto in sede di calcolo per gli elementi strutturali interessati e senza modifica della sagoma dell’edificio;

q) La realizzazione di nuove aperture nella tompagnatura degli edifici con struttura portante intelaiata, qualora la stessa non abbia alcuna funzione portante e le aperture non interessino eventuali nervature verticali di collegamento alla struttura portante principale, e a condizione che le aperture medesime non necessitino di elementi strutturali accessori che non siano semplici architravi;

r) L’apertura e chiusura di nell’ambito del carico assunto in progetto per gli elementi strutturali interessati, e sempreché tali interventi non comportino interruzioni e/o modifiche delle orditure portanti;

s) Ponteggi temporanei realizzati per la protezione e/o per la manutenzione o ristrutturazione di edifici, che rispettino, comunque, tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sulla sicurezza dei cantieri

 

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