Commento alla Sent. n. 433/2019 TAR Sicilia

Accogliendo il ricorso di un privato al quale la soprintendenza di Trapani aveva negato il permesso per la costruzione di una piscina in zona agricola, adducendo motivazioni inerenti a problemi urbanistici, il TAR risponde che:

  • La prescrizione di spostare la piscina in una zona a destinazione urbanistica B2 (che, non essendo presente sul lotto, impedisce di fatto la costruzione della piscina stessa), oltre a non essere motivata, e ad essere comunque – ove in tesi motivata per implicito – di dubbia ragionevolezza e logicità sotto il profilo della cura dell’interesse pubblico (alla tutela del paesaggio) cui è correlata la causa del potere esercitato (alla luce del fatto che essa comporterebbe uno spostamento di soli metri 1,30), appare in ogni caso viziata da un uso del potere preordinato alla cura di interessi diversi (nella specie, urbanistici) rispetto a quello portato dalla norma attributiva.    In sostanza, dice il TAR, non spetta alla Soprintenzenza muovere rilievi di tipo urbanistico.
  • La costruzione di una piscina in zona agricola è ammessa dal punto di vista urbanistico. Con un linguaggio poco comprensibile per i non addetti ai lavori, il TAR dice: Si aggiunga peraltro alle superiori riflessioni che, come pure dedotto in ricorso, per costante indirizzo giurisprudenziale (cui aderisce questo T.A.R. almeno a partire dalla sentenza n. 1253/2012, nella quale si è affermato che “una piscina costituisce in generale opera pertinenziale che non implica consumo dei suoli per le sue caratteristiche”), anche da un punto di vista urbanistico la realizzazione di piscine interrate in zona agricola è conforme alla disciplina di piano. Tra l’altro, si ribadisce il concetto di pertinenzialità della piscina.

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