Con il decreto sviluppo approvato il 5 maggio scorso, nell’ottica di liberalizzare le costruzioni private, le disposizioni di cui all’art. 19 L. 241/1990 – si legge nell’art. 5 del decreto sviluppo – si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal testo unico edilizia, con esclusione dei casi in cui le stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Ancora, si afferma all’art. 5 citato, le medesime disposizioni si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell’articolo 22, comma 4, D.P.R. 380/2001, abbiano ampliato l’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale.

Pertanto, in ambito edilizio,  si delineano i  seguenti regimi:

a) segnalazione certificata  per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 22 del D.P.R. n. 380/2001;

b) permesso di costruire di cui agli art. 10 ss. D.P.R. 380/2001;

c)  DIA alternativa al permesso di costruire di cui all’art. 22 co. 4 D.P.R. 380/2001.

A confortare il parere ministeriale è intervenuto ora il legislatore