Per rilasciare l’agibilità di un fabbricato è indispensabile, laddove siano previsti lavori impiantistici, l’acquisizione del certificato di conformità.

Nel caso di una piscina, sia ad uso privato che pubblico, è necessaria la produzione della conformità per l’impianto di trattamento acqua, con i previsti allegati obbligatori.

La costruzione di una piscina, o la ristrutturazione di una piscina esistente, rientra nelle attività edilizie che difficilmente trovano una facile e chiara identificazione.

Le ragioni che sottostanno a questa situazione sono molteplici. Alcune hanno una giustificazione, altre invece sono difficili da comprendere. Sicuramente non aiuta il fatto che all’epoca della prima stesura del Codice Civile le piscine in quanto tali erano pochissime e non sono entrate a far parte né del Codice né, di conseguenza, dei regolamenti edilizi. Per moltissimi anni, quindi, si sono utilizzate le analogie con le fosse di raccolta delle acque, con i canali di irrigazione, con le cisterne interrate e con tutto quello che poteva aiutare ad esprimere un concetto solo apparentemente semplice: un contenitore di acqua interrato, che però viene molto utilizzato dai proprietari, spesso in modo da rappresentare un deciso disturbo alla quiete dei vicini, che non gradiscono questa tipologia di realizzazione. La mancata elevazione crea problemi di interpretazione soprattutto per quanto riguarda i volumi e le distanze dai confini, con ripercussioni sulle tipologie di autorizzazioni necessarie.

Un aspetto che viene molto spesso trascurato, di cui ci vogliamo occupare in questo articolo, è quello delle autorizzazioni a seguito della installazione degli impianti di trattamento acqua.

 

Il D.M.37/08

La norma in tema di installazioni elettriche ed idrauliche ci ha ormai abituato dal 1990, anno in cui è entrata in vigore la legge n.46, a richiedere agli installatori la certificazione di conformità per gli impianti elettrici, idraulici e termici. La certificazione di conformità va corredata, secondo quanto stabilito dal D.M. 37/08 all’art.7 comma 1, dalla relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché dal progetto.

La stessa procedura va seguita anche nel caso in cui l’intervento venga eseguito sull’impianto di trattamento acqua di una piscina, inteso come insieme di tubazioni, pompa/e, filtro/i e quant’altro sia necessario alla realizzazione dell’impianto di trattamento acqua della piscina. Lo ha sancito il Ministero dello Sviluppo Economico nella risposta ad un chiarimento richiesto dalla associazione ProfessioneAcquaNET insieme ad ANESV,  confermando la necessità di produrre la certificazione di conformità per qualunque tipologia di impianto idrico, compresi quelli di trattamento acqua per le piscine.

Tale obbligo è in vigore dal 2008, anno nel quale il D.M. 37/08 ha integrato la legge 46/90, modificandone in parte anche il campo di applicazione.

Mentre infatti la 46/90 si riferiva esclusivamente agli edifici civili, il campo di applicazione del DM 37/08 è stato esteso a tutte le tipologie di edifici, comprese quelli industriali e le pertinenze. E una piscina è quasi sempre una pertinenza della abitazione o della struttura alla quale è dedicata. E’stata inoltre modificata la definizione della lettera d) da “gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore” a “impianti idrici di qualunque natura e specie”.

Questo accadeva nel 2008 e, come purtroppo spesso accade, la portata della modifica non è stata colta da molti piccoli costruttori di piscine e installatori di impianti, che hanno continuato la propria attività senza approfittare della opportunità offerta dalle Camere di Commercio di adeguare il proprio status con un semplice passaggio amministrativo, né dagli uffici tecnici della maggior parte dei Comuni, che hanno continuato a non richiedere le certificazioni di conformità per gli impianti che non rientravano nella legge 46/90. Va detto che anche molte Camere di Commercio non si sono accorte delle “nuove” professioni da certificare, continuando ad iscrivere aziende artigiane che si occupano di impianti di trattamento acqua per piscine, fontane, irrigazione, senza richiedere i requisiti per la corretta qualificazione.

L’impianto di trattamento acqua di una vasca, quindi, soggiace alle stesse prescrizioni degli impianti elettrici e degli impianti idraulici: ogni volta che viene eseguita una modifica è necessaria l’emissione della certificazione di conformità, corredata degli allegati obbligatori.

La progettazione degli impianti di trattamento acqua per piscina

La abilitazione necessaria per produrre la dichiarazione di conformità per l’impianto della piscina è quella della lettera d) così come stabilito all’art.1 del D.M.37/08.

L’art.5 descrive come devono essere redatti i progetti degli impianti, al fine di completare la dichiarazione di conformità.

Il comma 1 prevede che: 1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

Il successivo comma 2 elenca i casi in cui è necessaria la firma di un progettista e tra questi non compare la lettera d. Per gli impianti di piscina quindi non è necessario che il progetto sia firmato da un tecnico iscritto all’albo professionale, ma può essere firmato dal Direttore Tecnico dell’azienda, purché quest’ultima sia abilitata.

L’articolo prosegue: 3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell’arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell’arte.

  1. I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
  2. Se l’impianto a base di progetto è variato in corso d’opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l’installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.

Anche al punto 5.9.2 della Norma UNI 10637, che definisce i requisiti degli impianti di trattamento acqua per piscina, si indica la necessità di provvedere ad una progettazione integrata degli impianti di trattamento nel loro complesso, svolta da tecnici qualificati.

Sul termine qualificati si può discutere, nel senso che il DM chiarisce che non vi è l’obbligo dell’iscrizione ad un albo professionale, ma sicuramente si parla di progettazione vera e propria e di un tecnico (che può essere il direttore tecnico della stessa azienda) che se ne assuma la responsabilità, firmando con nome e cognome e rispondendo, di conseguenza, di eventuali errori di dimensionamento o di valutazione.

 

Le norme tecniche e la buona regola dell’arte

Sono ormai molte le fonti giuridiche che definiscono come buona regola dell’arte il rispetto delle norme tecniche, laddove ne esistano nel merito. Anche il D.M. 37/08 definisce in modo molto chiaro, all’art. 5 comma 3, che I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell’arte.

Questo aspetto non è trascurabile quando si tratta di progettazione di impianti di piscina. In questo settore, infatti, la conoscenza delle norme tecniche è ancora piuttosto incerta e molto spesso capita di vedere certificazioni di conformità prodotte senza riportare i necessari riferimenti normativi. In alcune Regioni, come ad esempio la Toscana, la relativa legge regionale è entrata nel merito della realizzazione dell’impianto di piscina prevedendo requisiti meno restrittivi di quelli imposti dalla corrispondente Norma Tecnica. Ciò crea non pochi problemi di interpretazione giuridica, giacché non appare possibile, per come è scritto l’art.5 del D.M., non rispettare la norma tecnica e produrre contemporaneamente una certificazione di conformità.

Le norme tecniche di riferimento, da riportare sulla conformità, sono:

Piscine ad uso privato (meno di cinque unità abitative)

Norma UNI EN 16713-1; UNI EN 16713-2; UNI EN 16713-1 tutte 2016

Piscine ad uso pubblico (più di cinque unità abitative, turistico-ricettive, pubbliche)

Norma UNI 10637/2016

 

Conclusioni

L’impianto di trattamento acqua di una piscina, inteso come insieme dei componenti indispensabili per purificare l’acqua (pompe, filtri, tubi, valvole, raccordi) va certificato in base a quanto previsto dal D.M. 37/08.

Le aziende devono essere qualificate per la lettera d). Per la parte elettrica la qualificazione necessaria è la lettera a), per la eventuale parte di riscaldamento la lettera è la c).

Gli allegati obbligatori da consegnare insieme alla certificazione sono:

  • gli schemi dell’impianto
  • i disegni planimetrici
  • una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.

Il rilascio della certificazione di conformità è necessaria al fine di ottenere l’agibilità, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.M.37/08.

 

 

1.9 Pareri a privati del 3-5-2012 e del 3-10-2012

impianti connessi a piscine – pertinenze

È stato chiesto a questa Amministrazione di far conoscere se l’attività di installazione di “impianti connessi a piscine” possa considerarsi rientrante nel campo di applicazione del d.m.37/2008 o se invero gli stessi possano essere installati anche da imprese non abilitate ai sensi del decreto medesimo.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato che gli impianti in parola debbono necessariamente rientrare nel campo di applicazione del decreto in parola solo nel caso in cui gli stessi siano posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso e relativa collocazione (interna agli edifici o nelle relative pertinenze). Qualora pertanto vengano rispettati tali presupposti, cioè nel caso in cui gli impianti in questione siano posti al servizio di edifici, l’impresa installatrice di siffatti impianti deve conseguentemente essere necessariamente abilitata ai sensi del d.m. 37/2008. Ad avvalorare tale tesi è inoltre che la disposizione normativa di cui all’art.1, comma 2, punto d (impianti idrici e sanitari “di qualsiasi natura o specie”) non prevede alcuna distinzione tra gli impianti idrici e sanitari di tipo “classico/tradizionale” rispetto a quelli riguardanti il “trattamento delle acque da piscina (con filtri, pompe, eccetera)”.

Articolo pubblicato sulla rivista “L’Ufficio Tecnico” di Maggioli Editore nel aprile 2018