Ing. Michele Matullo – Progettista elettrico ed esperto di sicurezza

Il Decreto Ministeriale n.37 del 2008, comunemente denominato D.M.37/08, prevede l’obbligo di emissione della certificazione di conformità degli impianti

-elettrici

-idraulici

-di trattamento acqua

a servizio di qualunque tipologia di edificio, pubblico o privato. Il D.M.37/08 prevede che l’impianto sia realizzato da una azienda abilitata e che la certificazione di conformità sia firmata dal direttore tecnico dell’azienda stessa, che dal 2008 non può più essere un professionista esterno.

La dichiarazione di rispondenza è quel documento, costituito in realtà da un insieme di documenti, che sostituisce la dichiarazione di conformità per gli impianti realizzati fra il 1990 e il 2008, per i quali la dichiarazione di conformità non sia più reperibile o non sia stata prodotta (art.7 comma 6 del DM 37/08).

Per quanto riguarda gli impianti di trattamento acqua delle piscine, prima del 2008 la dichiarazione di conformità non era prevista e quindi tutti gli impianti realizzati prima di quella data ne sono privi.

Già da queste poche righe emergono una serie di aspetti sui quali occorre fare il punto:

  1. Limitazione temporale;
  2. Tipologia di impianto;
  3. Chi redige la dichiarazione di rispondenza;
  4. Da cosa è composta una dichiarazione di rispondenza.

Per il primo aspetto, si deve tenere presente che il DM37/08, ha sostituito la Legge 46 del 1990, per la quale la dichiarazione di conformità era già obbligatoria per quanto riguarda gli impianti idraulici ed elettrici ma, diciamo così, poco diffusa.

Il DM 37/08 consente a chi ha un impianto nuovo o rifatto e non possiede la relativa dichiarazione, di regolarizzarlo.

Ma se l’impianto è precedente al 1990 oppure, per quanto riguarda gli impianti di trattamento acqua per piscina, al 2008, che cosa si fa?

Prima di quelle date (ricordiamo: 1990 per impianti elettrici ed idraulici e 2008 per impianti di trattamento acqua per piscina) non vi erano obblighi relativamente al rilascio di una dichiarazione. Il DM37/08 non prende in esame quindi la situazione prima del 1990/2008, ma nulla esclude la sua applicabilità se non il fatto che stiamo parlando di impianti vecchi e che in molti casi più che di una dichiarazione di conformità avrebbero bisogno di un rifacimento.

Per quanto riguarda il secondo aspetto non vi è molto da dire: tutti gli impianti previsti dall’art.1 del DM37/08 sono soggetti al rilascio di dichiarazione di conformità (brevemente detta DICO), e quindi anche al rilascio della dichiarazione di rispondenza (per gli amici DIRI), qualora la DICO non fosse più reperibile.

Sulla redazione della dichiarazione occorre rileggere la parte dell’articolo 7 che, a proposito della DIRI dice

  “……….resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.”

Quindi in tutti quei casi dove l’impianto è soggetto a obbligo di progettazione solo un professionista abilitato può elaborare una DIRI; negli altri casi è possibile che la dichiarazione di rispondenza sia prodotta dal direttore tecnico di un’azienda abilitata. Ricordiamo che la responsabilità è sempre di colui che firma una DIRI, pertanto quello che ci dobbiamo aspettare in calce ai documenti che compongono la DIRI non è il timbro dell’impresa, ma nome, cognome e qualifica della persona che sotto la propria responsabilità dichiara che l’impianto risponde alle norme.

Quest’aspetto, che può sembrare marginale, in realtà potrebbe rendere nullo il documento che ci è stato consegnato, vanificando gli sforzi e il denaro speso per ottenerlo.

Veniamo all’ultimo aspetto: da cosa è composta una DIRI?

E’ certo che non è sufficiente la compilazione del modello (del tutto simile a quello della dichiarazione di conformità), con la dicitura “Dichiarazione di Rispondenza” dell’impianto tal dei tali ed uno scarabocchio in fondo.

Questo è solo uno degli elementi che costituiscono la DIRI, che deve essere supportata da una relazione,  una serie di prove strumentali documentate, uno schema d’impianto oltre che da un esame a vista. Solo questi elementi danno riscontro a quanto richiesto dal DM37/08 quando a proposito della DIRI dice che viene rilasciata “in esito a sopralluogo ed accertamenti”.

Questa documentazione tanto bistrattata, considerata quasi sempre “inutile burocrazia”, è di fondamentale importanza sia per il committente che per il professionista che la emette. Entrambi i soggetti, infatti, hanno interesse a far si che l’impianto sia effettivamente rispondente alle norme e, soprattutto, sicuro. In caso di incidente e contenzioso, sicuramente, ma anche per prevenire incidenti e contenziosi, aspetto poco considerato ma, in fondo, essenziale.

 

Autore: Ing. Michele Matullo – Progettista elettrico ed esperto di sicurezza, collaboratore di Professione Acqua srl