La sezione di Catania del Tar Sicilia con la sentenza 1022/2011, ha affermato che i geometri possono progettare edifici residenziali in cemento armato, purchè di modeste dimensioni.

Il Tribunale amministrativo ha anche chiarito il ruolo dei tecnici laureati, cioè di ingegneri e architetti, che devono limitarsi a garantire la sicurezza e l’incolumità. Perché ciò sia possibile non è necessario che abbiano ideato il progetto, ma è sufficiente la sottoscrizione per presa visione dell’esattezza dei calcoli statici delle strutture.

Il caso è stato sollevato da un geometra che, dopo aver presentato un progetto edilizio per la realizzazione di tre monolocali a uso abitativo su un terreno di sua proprietà, si è visto rifiutare la richiesta di nulla osta dall’ufficio del Genio Civile, che ha motivato il diniego con la non conformità degli elaborati progettuali perché non redatti e firmati da un tecnico laureato.

Il ricorso del geometra è stato accolto.

La legge 64/1974 stabilisce che ingegneri, architetti, geometri o periti edili iscritti nell’albo possono progettare costruzioni nei limiti delle rispettive competenze. Per risalire a quelle dei geometri si può fare riferimento al R.D. 274/1929, che ne disciplina la figura professionale. La norma ammette esplicitamente il progetto, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili. Nel rispetto di questi limiti, un geometra può eseguire la progettazione anche in zona sismica. Ai sensi del Testo unico dell’edilizia, Dpr 380/2001 la competenza dei geometri permane anche per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

Secondo precedenti pronunce del Tar Salerno (sentenza 9772/2010) e del Tar Catania (1253/2010), il geometra è sempre abilitato alla progettazione di modeste costruzioni civili, anche in cemento armato e precompresso. Il Consiglio di Stato tempo prima, con la sentenza 779/1998, ha affermato che l’unico limite alle competenza dei geometri sta nella dimensione degli edifici.

I giudici amministrativi hanno affermato di non condividere la differente scuola di pensiero, affermatasi con le sentenze 17028/2006, 19292/2009 e 6402/2011 della Cassazione, che esclude il cemento armato dalla portata dei geometri. Una simile impostazione non terrebbe conto che le norme sulle costruzioni in cemento armato e in zona sismica fanno espresso riferimento alle competenze stabilite dall’ordinamento professionale dei geometri.

Nel caso preso in esame, secondo il Genio Civile rappresentava un’anomalia il fatto che il progetto si componesse di diverse tavole tecnico/progettuali, alcune redatte da un ingegnere abilitato, come calcolo balcone, solaio, gradino scala, disegno armature, travi di fondazione, pilastri, disegno armature travi del 1° e unico impalcato, piante degli impalcati, armatura setti, armatura solaio, armatura gradino e armatura setti, mentre altre tavole fossero redatte direttamente dal geometra e sottoscritte per “presa visione” dall’ingegnere.

Il Tar ha fatto notare però che solo il progetto architettonico, concernente l’aspetto estetico, la collocazione spaziale e l’immagine dimensionale dell’edificio è stato redatto dal geometra, rimettendo comunque tutto l’elaborato alla supervisione di un ingegnere. Al contrario, tutte le altre tavole, definite “veri progetti strutturali”, sono state regolarmente redatte da un ingegnere. L’apporto ingegneristico risulta infatti prevalente, mentre, sottolineano i giudici, quello del geometra è secondario e “atecnico” dal momento che “si limita a definire l’aspetto esteriore dell’edificio”.