La sentenza della Corte di Cassazione Civile del 4 novembre 2025 prende in esame le carenze nei controlli da parte di un Direttore Lavori che, secondo il ricorrente, ha contribuito a causare ingenti danni ad un edificio mal realizzato.

L’esame di questa sentenza è particolarmente interessante nel caso in esame. Molto spesso, infatti, eventuali carenze, difformità realizzative o vizi di un’opera vengono imputati solamente all’impresa che l’ha realizzata, dimenticando totalmente la responsabilità di chi su quella realizzazione avrebbe dovuto vigilare. Il direttore dei lavori viene nominato, e pagato, proprio allo scopo di verificare che tutto venga eseguito secondo progetto e in modo corretto.

Ma quanti direttori dei lavori accettano la nomina senza mai farsi vedere in cantiere?
In situazioni come queste i problemi che, inevitabilmente, si presentano durante le fasi dei lavori vengono risolti dai presenti, cioè dalle ditte che stanno operando. Se la DL fosse presente, la responsabilità della decisione su come procedere sarebbe sua. Questo spiega, purtroppo, la ragione dell’assenza, soprattutto quando la tipologia della lavorazione è fuori dalla possibilità di comprensione del tecnico incaricato, come purtroppo capita molto spesso nel caso delle piscine.

In questa sentenza, che respinge le motivazioni addotte dal direttore dei lavori in questione in via definitiva, la Corte di Cassazione scrive:

il direttore dei lavori, pur prestando un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto: rientrano, pertanto, nelle obbligazioni a suo carico, l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi; sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (Cass. Sez. 2, n. 27045 del 18/10/2024; Sez. 3, n. 9572 del 09/04/2024; Sez. 2, n. 2913 del 07/02/2020).

La conclusione è chiara: spetta al direttore lavori il compito di assicurare il risultato che il committente si aspetta di conseguire. L’impresa esecutrice deve eseguire l’opera coerentemente con il progetto ricevuto, altro grande assente nei cantieri delle piscine, ma spetta alla DL il compito di assicurare il risultato finale, sorvegliando i lavori.

Come sempre, la teoria e la legge si scontrano con la realtà. Le implicazioni economiche di una attività portata avanti correttamente sono evidenti: molti sopralluoghi, molti interventi, la necessità di formarsi e documentarsi su casi specifici significano maggiori costi per il committente, che nella grande maggioranza dei casi non comprende l’importanza di una figura obbligatoria e quindi, per abitudine mentale, la considera inutile alla stregua di uno dei tanti balzelli da pagare. Salvo poi chiedere i danni derivati da una omissione richiesta espressamente in fase di contrattazione della parcella, ovviamente.