La vicenda riguarda un gazebo in legno installato in giardino, aperto su tutti i lati e di piccole dimensioni. Negli atti di causa si legge:

Con ordinanza n. 57 del 10.3.2009, notificata il 21.3.2009, il Comune di **** ha ordinato alla ricorrente la immediata rimozione di un gazebo con struttura portante in legno e copertura in telo in P.V.C. delle dimensioni di m. 3 x m. 5 per un’altezza di m. 2,50 circa e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, trattandosi di struttura realizzata senza il previo rilascio del prescritto permesso di costruire.

Nonostante il ricorso del proprietario del gazebo, il tribunale ha ribadito la necessità del permesso di costruire, in quanto Si tratta, in particolare, di un manufatto leggero per il quale è richiesto il permesso di costruire, di cui all’art. 10 del DPR n. 380/2001, in forza del disposto di cui all’art. 3, comma 1, lettera e.5 – secondo quanto espressamente contestato con il verbale della polizia municipale del 4.3.2009 richiamato nella ordinanza impugnata – essendo privo del carattere della temporaneità in quanto stabilmente destinato ad attività al servizio della abitazione principale (quale locale di servizio, deposito, adibito allo svago o di vero e proprio “salotto all’aperto”, secondo quanto riferito dalla stessa ricorrente con la relazione tecnica di parte in atti).
L’assenza del requisito della temporaneità si desume, in particolare, dalla sua non facile amovibilità di cui la solida struttura in legno ne è indice certamente grave e preciso, tant’è che la stessa relazione tecnica di parte, nel descrivere le caratteristiche costruttive del manufatto, parla di elementi autoportanti bullonati
Sentenza TAR del Molise n.353/2016 tra loro costituiti da pannelli verticali e da “travi perimetrali, orizzontali e centrali di copertura”.

Continua infatti il Tribunale, nella giustificazione della infondatezza del ricorso:

In tal senso, la “precarietà” dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene e non la sua stagionalità, la quale non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo, tali per cui lo stesso è riconducibile nell’ipotesi prevista alla lett. e.5) del comma 1 dell’art. 3 d.P.R. n. 380 del 2001, che include tra le nuove costruzioni le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano usati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, “e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” (Cons. Stato, Sez. VI, 3 giugno 2014, n. 2842).
È stato ancora precisato che “Non implica precarietà dell’opera, ai fini autorizzativi e dell’esenzione dal permesso di costruire, il carattere stagionale di essa, quando la stessa è destinata a soddisfare bisogni non provvisori attraverso la permanenza nel tempo della sua funzione (non sono infatti manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati ad un’utilizzazione perdurante nel tempo, sicché l’alterazione non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante), anche se con la reiterazione della presenza del manufatto di anno in anno nella sola buona stagione” (Cfr. Cons. Stato, VI, 1.12.2014, n. 5934).

 

Va detto che, come si legge negli atti di causa, la costruzione ostruiva la vista ad un vicino e quindi l’accertamento è stato presumibilmente la conseguenza di una denuncia.

Molto spesso, però, sui depliant pubblicitari e sulle comunicazioni, anche scritte, di alcune aziende che realizzano piscine fuori terra (in alcuni casi anche interrate ma senza l’utilizzo di elementi strutturali) vengono riportate affermazioni non corrispondenti al vero sulla non necessità di autorizzazioni edilizie.

L’unica tipologia di piscina in commercio che non necessita di pratiche edilizie è quella gonfiabile! Tutte le altre, seppure smontabili, ma che non vengono mai smontate, non possono essere installate senza una pratica, la cui tipologia, costo, durata dipende dalla singola situazione.

La speranza è che quantomeno scompaiano dalle comunicazioni pubblicitarie affermazioni false e pericolose per il cliente finale.

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