Nonostante la formazione e l’aggiornamento per gli iscritti agli ordini professionali sia divenuta obbligatoria dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 137/2012 recante “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”, rimane invariata la detrazione delle spese limitata al 50%.

Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.35/E del 20 settembre 2012, che recita:

“Il comma 5 dell’articolo 54 del TUIR, prevede, fra l’altro, la deduzione dal reddito di lavoro autonomo, nel limite del 50 per cento, delle spese sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno.

Si ritiene che detta disposizione, non operando alcuna distinzione circa la natura del corso, sia applicabile anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali.”