Come molti sanno, la pratica di autorizzazione paesaggistica è una delle cause di allungamento dei tempi di maggiore entità quando si costruisce una piscina. Ma cos’è e quando è necessaria?

L’Italia è un Paese meraviglioso e va necessariamente protetto dal punto di vista della tutela del paesaggio. Questa è la ragione per la quale sono necessarie pratiche ulteriori a quelle ordinarie quando si vuole costruire in alcune zone, tutelate dal punto di vista ambientale.

Le zone protette in Italia sono molte, come si può vedere nella immagine sotto (Fonte: acca.it)

 

Cos’è la autorizzazione paesaggistica?

E’ una procedura di autorizzazione disciplinata dall’art. 146 e 149 del D.Lgsl 42/2004.

Nella procedura ordinaria, il proprietario o titolare del bene deve allegare un progetto degli interventi che intende compiere e una relazione paesaggistica, redatta da un tecnico abilitato. Senza l’autorizzazione paesaggistica, quando prevista, non si possono iniziare i lavori.

L’art. 146 del D.Lgsl 42/2004   illustra le modalità di rilascio della autorizzazione. Senza entrare nel merito, ma leggerlo sarebbe comunque interessante, lo schema autorizzativo è il seguente:

1. Il committente, solitamente tramite un suo delegato iscritto ad un Ordine professionale, presenta la richiesta di realizzazione di una nuova piscina all’Ufficio Tecnico del Comune, o comunque alla Amministrazione competente, che verifica la documentazione ed avvia l’istruttoria;

2 L’Amministrazione trasmette la documentazione, eventualmente corretta ed integrata, alla Soprintendenza entro 40 giorni dalla definizione del progetto;

3. La Soprintendenza esprime un proprio parere vincolante alla Amministrazione entro 45 giorni;

4. In caso di parere negativo, questo viene comunicato a tutti gli interessati sotto forma di preavviso;

5. L’Amministrazione provvede a rilasciare l’autorizzazione o a negarla entro 20 giornio dalla ricezione del parere della Soprintendenza.

L’art. 146, comma 9 specifica che “decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione“.

L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Vista così, la tempistica non appare poi così lunga, ma l’esperienza è diversa, perchè va tenuto conto delle possibili varianti richieste e dell’andare e venire di progetti modificati tra i diversi uffici.

E’ possibile, in alcuni casi, ricorrere ad una procedura semplificata. In altri, più fortunati, è possibile essere esonerati anche se la zona rientra tra quelle tutelate paesisticamente.

 

Casi in cui non serve l’autorizzazione ordinaria

I casi in cui l’autorizzazione non è dovuta sono quelli previsti dall’art. 149 del D.Lgsl. 42/2004 e sono:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e restauro conservativo, a condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;

b) gli interventi inerenti all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;

c) il taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste tutelati ai sensi dell’art. 142 comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Nel caso delle piscine, quindi, l’autorizzazione non è dovuta se si ristruttura la piscina lasciandola com’é: stesso colore del rivestimento, stesso bordo vasca, stesso sistema di tracimazione.

ll dpr 31/2017 ha aggiornato la normativa vigente ridefinendo una serie di interventi a lieve impatto paesaggistico per il quale non è prevista autorizzazione paesaggistica ordinaria.

In particolare, il provvedimento individua:

  • 31 interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica (Allegato A);
  • 42 interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto considerati di lieve impatto (Allegato B).

Tra questi interventi, si possono considerare alcuni casi che potrebbero essere utili nel caso di intallazione di piscine fuori terra. Essi sono:

Allegato A

A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare;

A.17. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;

Come purtroppo accade sempre, le piscine non vengono citate da queste normative. Auguriamoci che, un pò alla volta, anche questa tipologia di costruzione venga presa in considerazione dai legislatori.