I primi chiarimenti del Governo sulla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) giungono  attraverso una nota dell’Ufficio legislativo del ministero della Semplificazione, di concerto con i ministeri della Pubblica amministrazione, delle Infrastrutture e dell’Economia.

La nota è la risposta ad un quesito posto dalla Regione Lombardia in merito all’applicabilità della SCIA nell’ambito dell’edilizia.

Il parere dell’ufficio legislativo, favorevole all’applicabilità della disciplina della SCIA alla materia edilizia, fonda essenzialmente su quattro motivazioni, di seguito riassunte.

Il ministero anzitutto sottolinea che il comma 4-ter dell’articolo 49 della legge n. 122 del 2010 prevede che le espressioni “segnalazione certificata di inizio attività” e “SCIA” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio attività” e “DIA”, “ovunque ricorrano anche come parte di un’espressione più ampia”, sia nelle normative statali che in quelle regionali.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che la disciplina della SCIA, contenuta nel novellato articolo 19 della Legge n. 241 del 1990, “sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale”.

Il testo della nota evidenzia che il legislatore  ha omesso di indicare la DIA edilizia tra quelle oggetto di espressa esclusione dall’ambito applicativo della disposizione, come invece accadeva  nella previgente formulazione dell’art. 19, ove la dichiarazione di inizio attività in materia edilizia era espressamente esclusa dall’ambito applicativo.

Importante poi, secondo il ministero, è che la segnalazione certificata di inizio attività è corredata non solo dalle certificazioni ed attestazioni ma anche dalle “asseverazioni” di tecnici abilitati, in linea con quanto stabilito dalla disciplina della DIA edilizia contenuta nell’articolo 23 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Il riferimento alle “asseverazioni”, tipiche della DIA edilizia, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi anche alle certificazioni ed attestazioni concernenti la suddetta fattispecie.

L’applicabilità della SCIA alla materia edilizia trova conferma anche nei lavori preparatori della legge di conversione del D.L. n. 78 del 2010 (AS 2228).

In particolare, il dossier di documentazione predisposto dal Servizio Studi del Senato suggerisce la seguente lettura della disposizione: “La norma ha anche un profilo abrogativo della normativa statale difforme, per cui si deve intendere che ad essa va ricondotta anche la denuncia di inizio di attività edilizia, disciplinata dagli articoli 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001”.

Chiarito che la SCIA trova applicazione nella materia edilizia la nota fornisce ulteriori precisazioni sui limiti applicativi: il Ministero precisa che la disciplina della SCIA si applica alla materia edilizia mantenendo l’identico campo applicativo di quella della DIA, senza quindi interferire con l’ambito applicativo degli altri titoli abilitativi (es. permesso di costruire).

La disciplina della SCIA non si applica alla DIA alternativa al permesso di costruire e le leggi regionali previgenti con le quali è stata esercitata la facoltà prevista dall’articolo 22, comma 4, del D.P.R. n. 380 del 2001 non siano state incise dall’entrata in vigore dell’articolo 49 della legge n. 122 del 2010.

Il ministero, infine, precisa che:

  • in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, permane l’onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo stesso;
  • per le DIA edilizie presentate prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, la disciplina applicabile non può che essere quella vigente al momento della presentazione della DIA, salva la possibilità per il privato di avvalersi degli effetti della novella presentando, per il medesimo intervento, una SCIA.

 

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