Lo afferma la Corte di Cassazione tramite la sentenza penale n.47801/2022

Non è la prima sentenza che afferma la responsabilità dell’impresa esecutrice dei lavori in caso di abuso edilizio da parte del committente, ma è giusto ribadire un concetto che è difficile da assimilare.Nella sentenza oggetto di questo articolo il condannato in primo grado ha proposto ricordo sia in Appello che in cassazione, e li ha persi entrambi. E’ stata quindi ribadita la responsabilità dell’impresa costruttrice, valida anche nel caso di costruzione di una piscina, che è tenuta a verificare la correttezza delle autorizzazioni edilizie prima di iniziare i lavori.

Nel caso in cui non compia la verifica, risponderà a titolo di colpa, mentre nel caso peggiore, in cui accerti la non corretta autorizzazione ma esegua comunque i lavori, risponderà a titolo di dolo.

Afferma infatti la Suprema Corte:

Si è pertanto specificato che il costruttore, quale diretto responsabile dell’opera, prima di iniziare i lavori, ha il dovere di controllare che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, con la  conseguenza che risponderà a titolo di dolo, se darà inizio alle opere nonostante l’accertamento negativo ed a titolo di colpa, nell’ipotesi in cui ometta tale accertamento, perché la responsabilità
del costruttore trova il suo fondamento nella violazione dell’obbligo, imposto dalla legge, di osservare le norme in materia urbanistica-edilizia (Sez. 3, n.16802 del 08/04/2015, Rv. 263474 – 01; Sez. 3, n. 860 del 25/11/2004 (dep. 2005), Rv.230663); si è anche precisato che è responsabile del reato di costruzione abusiva non solo l’esecutore dei lavori che collabori all’edificazione delle opere principali ma anche quello che si limiti a svolgere lavori di completamento dell’immobile (quali la pavimentazione, l’intonacatura, gli infissi), sempre che sia ravvisabile un profilo di colpa collegato alla mancata conoscenza del carattere abusivo dei lavori (Sez.3, n. 48025 del 12/11/2008,Rv.241799 – 01).

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