Conto alla rovescia per l’introduzione dell’obbligo di certificazione energetica per le domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e per le richieste di accertamento della conformità urbanistica nella provincia di Trento.

 

La Delibera 1429 del 17 giugno 2010 della Giunta Provinciale dispone la decorrenza dell’obbligo per le domande/DIA/richieste presentate a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento nel BUR; la pubblicazione non è ancora avvenuta.

 

I casi di obbligatorietà della certificazione energetica sono individuati dall’articolo 5 del DPP 11-13/Leg del 13 luglio 2009; al di fuori dei casi obbligatori, il proprietario può volontariamente certificare l’immobile.

 

L’articolo 7 del DPP 11-13/Leg prevede che le certificazioni energetiche siano rilasciate da soggetti abilitati da Organismi riconosciuti dalla Provincia; ciascun Organismo riconosciuto è anche tenuto a gestire l’elenco dei certificatori abilitati.

 

Ad oggi la Giunta, con la Delibera 2446 del 16 ottobre 2009 ha approvato i criteri e le modalità di riconoscimento degli Organismi di Abilitazione e per lo svolgimento dei corsi di formazione per i certificatori, mentre con la Delibera 3110 del 22 dicembre 2009 ha definito la procedura per il rilascio dell’Attestato di Certificazione Energetica.

 

Nel febbraio 2010 è stato attivato il primo Organismo di Abilitazione per i certificatori energetici della Provincia di Trento, denominato Odatech, presso il quale si stanno iscrivendo i certificatorii.

 

A seguito di questi provvedimenti, è stato possibile fissare una data a partire dalla quale rendere obbligatoria la certificazione energetica per le domande di concessione edilizia, per le DIA e per le richieste di accertamento della conformità urbanistica.

 

Occorrerà quindi attendere il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della Delibera 1429/2010 nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

 

Fra gli interventi soggetti all’obbligo di certificazione non rientra quello relativo alle compravendite di immobili o di singole unità immobiliari. Questa fattispecie, infatti, non rientra fra le competenze della Provincia e la previsione normativa circa la nullità dei contratti di compravendita privi della certificazione energetica, originariamente inserita nella Legge Provinciale 1/2008, ha dovuto essere stralciata.

 

Inoltre, per motivi di omogeneità, sarà opportuno che le procedure tecniche e le classi di certificazione dell’immobile oggetto di trasferimento siano uguali a quelle relative agli altri interventi soggetti alla certificazione provinciale. In attesa di una apposita modifica del Regolamento, la certificazione nei trasferimenti di immobili si continua ad eseguire secondo le vigenti normative nazionali, cioè secondo l’Allegato 6 delle Linee guida nazionali (DM 26 giugno 2009).

Rossella Calabrese

 

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