Questa volta il “patto tra gentiluomini” stipulato tra la Regione Toscana e le associazioni di categoria che si opponevano all’entrata in vigore della legge sulle piscine, la n.6/2006 modificata nel 2015, e il relativo regolamento di attuazione modificato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
13 maggio 2015, n. 54/R, ha retto. Nonostante alcuni tentativi da parte di esponenti politici locali, non sono state approvate modifiche e dal 1 gennaio 2017 la legge sulle piscine è pienamente in vigore anche per le piscine turistico-ricettive.

Restano comunque molte perplessità e dubbi interpretativi da parte dei costruttori di piscina, soprattutto in merito alla difformità di requisiti minimi previsti dalla legge regionale rispetto a quelli previsti dalla norma tecnica UNI 10637.

Nonostante l’art.23 dica in modo chiaro che Tutti gli impianti ed i relativi accessi sono conformi alle norme UNI 10637, alcuni altri articolo esprimono concetti diversi.

In particolare:

Art. 25 Ricicli dell’acqua (Art. 5 l.r. 8/2006): 1. L’acqua di ogni vasca viene fatta ricircolare completamente nell’impianto di trattamento rispettando i tempi massimi relativi alle specifiche categorie di vasche come indicato dalle norme UNI 10637; per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1 ,lettera a), nume ro 2) della l.r. 8/2006 possono essere utilizzate procedure di autocontrollo che garantiscano il mantenimento di tutti i requisiti fisici, chimici e microbiologici dell’acqua in vasca .
2. Deve essere installato un conta ore di portata alle pompe di ricircolo con registrazione giornaliera o qualsiasi altra idonea strumentazione per verificare il rispetto dei parametri sopra indicati.

Norma UNI 10637/2015: vedi Punto 5.3.1

Art.27 Locali contenenti le attrezzature e le sostanze per il trattamento dell’acqua (Art. 5 l.r. 8/2006): 1. La sezione che accoglie le apparecchiature e le sostanze destinate al trattamento dell’acqua è funzionalmente divisa nei due seguenti settori:a) un settore destinato alle apparecchiature per il trattamento dell’acqua; b) un settore destinato all’installazione dei contenitori e delle relative apparecchiature di dosaggio delle sostanze disinfettanti, dei flocculanti e degli altri additivi.

Norma UNI 10637/2015: vedi Punto 5.5.3  che prevede Per le piscine di tipo A, B e C, i serbatoi, così come i dosatori a lambimento, devono essere posti in locale separato da quello degli impianti di filtrazione, adeguatamente aerato, ad un livello inferiore a quello della vasca.

 

Art. 31 Filtri (Art. 5 l.r. 8/2006): 1. Il numero dei filtri in funzione è commisurato alle dimensioni ed alle caratteristiche dell’impianto; essi hanno idonee caratteristiche operative e sono conformi alle vigenti norme tecniche.

Norma UNI 10637/2015: vedi Punto 5.3.4 prevede che  Per le piscine di tipo A deve essere previsto un numero di filtri ?2.

 

Art. 32 Pompe (Art. 5 l.r. 8/2006): 1. Il numero delle pompe di circolazione in servizio è pari a quello dei filtri. Possono essere comunque installate pompe supplementari predisposte per una rapida attivazione ed atte a garantire un’adeguata potenza non inferiore alla capacità di servizio delle pompe principali. Nel caso non siano previste pompe supplementari rapidamente attivabili, deve essere negato ai bagnanti l’accesso alla vasca natatoria, fino al ripristino del regolare funzionamento dell’impianto.

Norma UNI 10637/2015: vedi Punto 5.3.3 che prevede Nelle piscine di tipo A e B, le pompe devono essere in numero pari a quello dei filtri; deve essere inoltre installata una pompa supplementare con utilizzo a rotazione asservibile a ciascun filtro

 

In particolare sugli ultimi due articoli i funzionari della Regione Toscana hanno più volte sostenuto che il loro intento era quello di consentire l’installazione di un solo filtro e di non obbligare alla installazione della pompa di scorta.

A questo punto nasce per gli installatori un quesito a cui non è facile rispondere: come si concilia la possibilità di realizzare un impianto con caratteristiche meno restrittive di quelle previste dalla norma tecnica con la dichiarazione di esecuzione dello stesso secondo la buona regola dell’arte, obbligatoria per poter rilasciare la certificazione di conformità?

Il D.M. 37/08 infatti recita:

Art. 6 – Realizzazione ed installazione degli impianti

1.Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.

Nel testo dell’articolo 6 è presente una “e”, non una “o”…..

La nostra Associazione di categoria, ProfessioneAcquaNET, si sta attivando per avere risposte in questo senso e pareri legali con i quali affiancare il lavoro degli installatori.