Sentenza del 23/05/2023 n. 1506 – Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria Sezione/Collegio 3
Si susseguono le sentenze che mirano a non riconoscere le agevolazioni fiscali e lavoristiche alle società sportive.

In questa interessante sentenza, la corte di giustizia tributaria calabrese afferma che la presenza, in una associazione sportiva, di un tariffario dei servizi offerti ai soci a pagamento è sinonimo di svolgimento di una attività commerciale e come tale va trattata.

Dice infatti la Corte:

Quanto alla pretesa violazione dell’art. 148 del tuir ed errata ricostruzione dei ricavi per illegittima applicazione dell’iva, si deve segnalare che è stata riscontrata la presenza di un “tariffario piscina comunale”, dal quale si evince che i prezzi variano a seconda delle discipline praticate ed emerge l’esistenza di una “scontistica” tipica delle attività commerciali, a dispetto di quanto prevede il carattere associativo dell’ente con accesso dei soci, con pari diritti alle attività istituzionali. Una simile e decisiva circostanza, peraltro pacifica ed incontestata, prova chiaramente la gestione dell’attività associativa secondo una logica imprenditoriale con lo scopo di offrire ai propri associati specifiche prestazioni dietro corrispettivo variabile, caso per caso, secondo il tipo di prestazione e corso richiesto, con carattere di sistematicità ed organizzazione permanente, dotata di locali adeguati, apparecchiature e personale.

Ogni commento è superfluo vista la chiarezza dell’esposizione. Certamente la posizione della Corte farà discutere, ma pare delineare una tendenza che si sta facendo sempre più pressante nei confronti delle società sportive e dei loro benefici fiscali.

Leggi la sentenza qui: https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id={37CC2500-2687-494B-A238-BE553320539C}