Sentenza della Cassazione sul caso di annegamento di una bambina in una piscina senza bagnino

L’interessante sentenza della Cassazione  penale Sez. IV, sent. n. 4890/2020 (ud. 16 gennaio 2020, dep. 5 febbraio 2020) stbilisce alcuni principi che possono essere utili per chiarire situazioni che spesso si ripetono all’interno delle piscine.

Con sentenza del 14 novembre 2017 il Tribunale di Udine, all’esito di giudizio ordinario, riteneva Presidente, Vicepresidente e Segretario dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “W La…”, responsabili del reato di omicidio colposo per l’annegamento di una bambina di 7 anni nella piscina di un circolo privato e li condannava sia penalmente sia in sede civile, al risarcimento dei danni morali e materiali. Con la sentenza n. 1334/2018 del giorno 17/10/2018, la Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza di primo grado.

Nella piscina oggetto dell’incidente non era stato predisposto il servizio di assistenza ai bagnanti, essendo un circolo privato aperto ai soli soci.

Gli imputati nel ricorso in cassazione sostengono che non è stata considerata la posizione di garanzia -da ritenersi quantomeno concorrente- del padre, che aveva accompagnato la figlia in piscina e, seppur consapevole che la stessa non sapesse nuotare, aveva omesso di dotare di braccioli, consentendole – tra l’altro – di allontanarsi da lui per ben sette minuti.

La Cassazione rigetta il ricorso e conferma la condanna. Riportiamo di seguito alcuni brani della sentenza.

L’omessa sorveglianza della minore era circostanza non imprevedibile per gli imputati. In ogni
caso, non costituiva elemento del tutto eccezione (e tantomeno imprevedibile) il fatto che una
bambina dell’età di A. potesse comunque sfuggire al controllo del genitore. Ha indubbiamente
contribuito alla causazione dell’evento letale la mancata adozione delle basilari precauzioni
cautelari -ascritte agli imputati- volte ad impedire l’accesso all’area della piscina in difetto di idoneo
servizio di sorveglianza e di custodia.

Nè l’eventuale affidamento riposto dagli imputati nella condotta del genitore poteva valere ad escluderne la colpa, sul rilievo che l’incidenza, agli effetti della produzione dell’evento di concause
prevedibili per gli agenti, non implica l’interruzione del nesso eziologico giacchè chi è titolare di una posizione di garanzia deve poter prevedere e prevenire le altrui imprudenze ed avventatezze e conseguentemente uniformare la propria condotta ai comuni canoni di accortezza. Ciò tanto più rileva in presenza di una piscina fonte di indubbia pericolosità per l’incolumità di chiunque (massime per una infante) in mancanza di adeguati presidi cautelari. Sul punto, la motivazione del Collegio territoriale si mostra ineccepibile poichè si fonda sull’irrilevanza giuridica (ai fini di un trasferimento degli obblighi che discendono, anche ai sensi dell’art. 2051 c.c., dalla posizione di garanzia del gestore di una piscina) dell’impegno assunto dagli iscritti adulti, accompagnatori di minori, a sorvegliare questi ultimi perchè, diversamente opinando, “si consentirebbe all’obbligato originario di scegliere, mediante la semplice predisposizione unilaterale di una scrittura privata, i limiti di operatività della sua posizione di garanzia e trasferirli, in tutto od in parte, proprio sulle persone a protezione delle quali essa è stata predisposta, così da eludere facilmente le fonti normative da cui discendono i propri obblighi giuridici.

Si aggiunga che una siffatta clausola di preventivo esonero da responsabilità del debitore di un servizio (nel caso di specie oltretutto neppure gratuito, ma reso a fronte del pagamento di un corrispettivo) sarebbe comunque nulla e priva di effetti giuridici ai sensi dell’art. 1229 c.c.

In merito all’obbligo della presenza dell’assistente bagnanti in una piscina privata ad uso esclusivo dei soci in friuli Venezia Giulia nel 2011 (anno nel quale è accaduto l’incidente), periodo nel quale non era presente nessuna legge regionale, la Corte scrive:

…il Documento della Conferenza Stato-Regioni del 2003 ha stabilito: “L’assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l’orario di funzionamento della piscina. L’assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti”. Ancora successivamente, dopo che il Gruppo di lavoro, composto anche da rappresentanti della Regione Friuli-Venezia Giulia, aveva elaborato il documento di “Disciplina interregionale delle piscine”, approvato il 22 giugno 2004 dal Coordinamento Interregionale Prevenzione e il 14 luglio 2004 dalla Conferenza degli Assessori regionali alla sanità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome ha approvato definitivamente il documento il 16 dicembre 2004, con la veste giuridica dell’Accordo interregionale al cui punto 16 si stabilisce che “L’attività natatoria deve essere svolta nel rispetto di esigenze di sicurezza e sorveglianza degli utenti.

E’ chiaro, quindi, che dall’Accordo discende l’obbligo di dotare tutte le piscine di un servizio di sorveglianza, tranne che per le piscine turistico-ricettive che possono avere indicazioni diverse se esiste una legge regionale che le preveda.

In merito alla sorveglianza dei genitori, appare evidente che non può sostituirsi alla responsabilità di sorveglianza che resta comunque in capo al gestore.

 

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