La decisione n. 6891/2025 del Consiglio di Stato affronta un tema cruciale: la possibilità di annullare una SCIA edilizia anche oltre il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge 241/1990. Il caso in esame riguarda lavori realizzati su un immobile tramite SCIA dichiarata come “manutenzione straordinaria”. A distanza di oltre dieci anni, il Comune ha annullato il titolo dopo aver scoperto l’esistenza di una seconda scala interna non menzionata nelle relazioni tecniche e priva di collaudo statico.
Il proprietario ha impugnato il provvedimento, sostenendo che fosse decorso il termine massimo per la contestazione da parte del Comune. Il TAR ha respinto il ricorso e la questione è approdata davanti ai giudici del Consiglio di Stato. Durante il giudizio, il privato ha fornito versioni contrastanti: inizialmente ha negato la presenza della scala, poi ha sostenuto che risultasse da una DIA del 2006, attribuendo la difformità a errori grafici.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto queste contraddizioni decisive: la scala figurava nelle planimetrie allegate alla SCIA, ma non nelle relazioni di calcolo depositate. Tale omissione ha escluso le verifiche statiche, con potenziali rischi per la sicurezza.
Sul piano normativo, l’art. 21-nonies stabilisce il termine di 12 mesi per l’annullamento d’ufficio, ma il comma 2-bis consente di superarlo quando il titolo sia basato su dichiarazioni mendaci o rappresentazioni non veritiere.
Inoltre, l’art. 19 della stessa legge conferma che la SCIA resta sempre soggetta a controlli, non consolidandosi automaticamente dopo 30 o 60 giorni.
La sentenza chiarisce che:
- non è necessario un accertamento penale per annullare la SCIA; è sufficiente che dagli atti emerga la falsità o incompletezza delle dichiarazioni rese;
- il limite temporale vale solo se l’irregolarità dipende dalla P.A., non dal dichiarante;
- la tutela dell’incolumità collettiva prevale sulla certezza dei rapporti giuridici.
In conclusione, la SCIA, utilizzata molto spesso sia per la costruzione che per la ristrutturazione di piscine, non è un titolo intangibile: dichiarazioni false o incomplete ne giustificano l’annullamento anche a distanza di anni, con pesanti responsabilità per i tecnici che le asseverano. Attenzione quindi ad inserire sempre correttamente tutto quanto obbligatorio, in particolar modo i calcoli strutturali. Se in questo caso è bastata una scala, figuriamoci quando nella SCIA mancano tutti i cementi armati…
[Fonte: lavoripubblici.it]
