Tali indicazioni  sono state riportate nella circolare del Ministero del Lavoro prot. 15/SEGR/0023692 e costituiscono l’unico riferimento normativo per effettuare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato. La valutazione deve essere effettuata su gruppi omogenei di lavoratori e non su singoli individui, i quali possono essere esposti a tipologie di rischio comune individuate dal datore di lavoro in base all’organizzazione aziendale.  

La valutazione consta di due fasi:

  • Valutazione preliminare (obbligatoria): consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili e quantificabili ove possibile; possono essere di tre tipi:
    • eventi sentinella: indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, procedimenti e sanzioni, segnalazioni del medico competente, specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda;
    • fattori di contenuto del lavoro: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti;
    • fattori di contesto del lavoro: ruolo nell`ambito dell`organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste).  Per queste ultime due categorie occorre consultare i lavoratori e/o RLS/RLST.
  • Valutazione approfondita (eventuale): se dalla valutazione preliminare non emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere azioni correttive, il datore di lavoro riporta la valutazione nel DVR  prevedendo l’attivazione di un piano di monitoraggio. In caso contrario il datore di lavoro pianifica ed adotta interventi correttivi (di tipo organizzativo, procedurale, formativo..). Qualora tali interventi risultino inefficaci, si procede alla valutazione approfondita. Tale valutazione, riferita a gruppi omogenei di lavoratori, prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori sugli indicatori analizzati in fase 1, anche attraverso questionari, focus group, interviste. Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in alternativa ai suddetti strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia

I datori di lavoro, entro il  31 dicembre 2010, devono aggiornare il DVR con la programmazione delle attività di valutazione e con l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse.

 

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