Il DPR 151/2011, che tra gli altri abroga il DPR n° 37 del 12 gennaio 1998 e il Decreto del Ministro dell’interno in data 16 febbraio 1982, introduce sostanziali novità, ridefinendo i procedimenti di prevenzione incendi e l’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli dei Vigili del fuoco.

Le attività soggette a quanto stabilito dal Decreto vengono suddivise in tre categorie: A (semplici), B (mediamente complesse), C (complesse).

Per le attività semplici è sufficiente il deposito di un modello asseverato (“segnalazione certificata di inizio attività”) da parte di un tecnico abilitato, con visite dei VVF (anche) a campione che potrebbero determinare prescrizioni o sospensione.

Per le attività mediamente complesse è necessario il deposito di un progetto, che sarà esaminato entro 60 giorni, e verranno effettuati controlli (anche) a campione.

Per per le attività complesse, infine, il progetto sarà esaminato entro 60 giorni ma in questo caso i controlli avverranno a tappeto.

I nuovi impianti e le modifiche agli esistenti, rientranti nelle cat. B e C dovranno esser presentati ( con modalita’ di presentazione ed allegati) con la disciplina del decreto del ministero dell’ interno ( art.23, comma 2, Dlgs 8/3/ 2006, n. 139). La ricevuta rilasciata dal Comando risultera’ conferma dell’esito positivo.

L’esercizio dell’attivita’,(art.5) dovra’ avvenire garantendo le condizioni di “stato di efficienza” di tutte le attrezzature e misure di controllo antincendio/informazione/prevenzione, secondo le cadenze temporali stabilite dal comando all’atto del rilascio della ricevuta (procedura SCIA).

Registro. Tutte le verifiche controlli interventi manutenzione/informazione, dovranno essere annotati inapposito registro, a cura dei responsabili dell’attivita’ e reso disponibile ai fini del controllo di competenza del Comando.

Deroghe. Potra’ esser presentata istanza di deroga per tutte quelle attivita’ che non rientrano nell’elenco all.1. sessanta saranno i giorni entro i quali vi sara’ risposta al richiedente.

Disposizioni transitorie. Entro un anno dalla data in vigore, gli enti e privati delle nuove attivita’ introdotte (All.1) dovranno adeguarsi all’espletamento degli adempimenti prescritti, mentre gli enti ed i privati, esistenti all’atto della presente norma, in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all’articolo 5 del regolamento.

Abrogazioni. Sono eliminate le semplificazioni previste per i serbatoi gpl di capacita’ non sup. ai 5 mc.

Scadenza. Per le attivita’ elencate la prima attestazione di rinnovo periodico risulta essere di cinque anni.

Allegato I

(di cui all’articolo 2, comma 2)

Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

fino a 200 persone CATEGORIA B oltre 200 persone CATEGORIA C

Normativa di riferimento

1) D.M. 16-02-1982

2) Allegato – Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione, incendi (art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966)

3) decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139.

 

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