È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 09 del 3 marzo 2016 della Regione Piemonte  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 1 marzo 2016, n. 1/R. il  Regolamento regionale recante: “Disposizioni regionali relative all’esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell’ospitalità rurale familiare in attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo)”. http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/09/attach/re201601_turi.pdf

 

Due anni fa avevamo commentato con l’articolo http://associazionepiscine.it/regione-piemonte-le-piscine-negli-agriturismi/ la pubblicazione della Legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2. “Nuove disposizioni in materia di agriturismo” per la quale questo regolamento detta disposizioni di attuazione.

 

Alle piscine è stato riservato un articolo, l’Art. 8. (Piscine) che individua la figura del responsabile della piscina nell’imprenditore agricolo, o altro soggetto da lui incaricato che, come responsabile delle condizioni igieniche e di sicurezza, nonché del corretto funzionamento dell’impianto, garantisce durante l’orario di apertura della piscina al pubblico la presenza o pronta reperibilità sua o di un suo delegato. Il responsabile inoltre garantisce:

  1. la nomina dell’addetto agli impianti tecnici e dell’assistente ai bagnanti o ne assume personalmente l’incarico purché in possesso delle abilitazioni e competenze necessarie;
  2. l’elaborazione, l’attuazione e l’aggiornamento delle attività programmate dal piano di autocontrollo, compresi l’esecuzione dei controlli analitici dell’acqua in vasca per i parametri e i valori stabiliti dalla tabella A dell’allegato 1 all’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, la compilazione aggiornata del registro dei requisiti tecnico-funzionali della vasca e del registro dei controlli dell’acqua in vasca;
  3. le mansioni dei collaboratori terzi ai quali siano stati eventualmente affidati gli interventi previsti dal piano di autocontrollo;
  4. la conservazione e messa a disposizione per i controlli dell’ASL del piano di autocontrollo e dei registri di vasca per un periodo minimo di due anni;
  5. la pulizia e la sanificazione della vasca e delle aree ad essa pertinenti;
  6. il libero accesso, per i controlli esterni, alle ASL e agli altri organi di vigilanza;
  7. il rispetto del regolamento d’uso della piscina da parte degli ospiti.

 

Le ulteriori prescrizioni riportate nell’Art. 8 sono :

  • la presenza dell’assistente ai bagnanti non è obbligatoria quando sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:
  1. vasche con superficie inferiore o uguale a 100 mq e profondità massima dell’acqua inferiore uguale a 1,4 metri;
  2. presenza del personale addetto al primo soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente, disponibile durante le ore di apertura della piscina.
  • il regolamento d’uso interno deve essere affisso all’ingresso della piscina. In esso devono essere indicati, in particolare:
  1. l’obbligo di accompagnare i minori di anni dodici da parte di una persona maggiorenne, in assenza dell’assistente ai bagnanti;
  2. la profondità della vasca e gli eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
  3. il divieto di fare tuffi;
  4. la raccomandazione di non bagnarsi per almeno tre ore dopo il consumo di un pasto;
  5. l’obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi;
  6. l’obbligo di utilizzare ciabatte di materiale plastico nell’area circostante la vasca;
  7. l’ubicazione più vicina dei servizi igienici;
  8. gli orari di accesso in piscina;
  9. il nominativo e i recapiti telefonici del responsabile della piscina;
  1. il numero telefonico per chiamate di pronto soccorso sanitario.
  • L’uso della cuffia è facoltativo ed è disciplinato dal responsabile della piscina in funzione dei risultati della valutazione del rischio riportati nel piano di autocontrollo.
  • L’accesso in piscina è consentito soltanto negli orari stabiliti.
  • L’ingresso della piscina è costituito da un apposito cancello con chiusura controllabile e l’area piscina è delimitata da una recinzione alta almeno 120 centimetri. Al fine di mantenere inalterato il contesto naturale, è consentito, in alternativa alla recinzione l’uso di barriere naturali costituite da siepi o filari di piante sempreverdi, purché sia presente un cancello di ingresso con chiusura controllabile
  • In prossimità dell’ingresso deve essere situata una doccia con vaschetta lavapiedi che consenta l’immersione completa di piedi e calzature. La vaschetta deve essere alimentata con acqua contenente una soluzione disinfettante e antimicotica. Lo spazio immediatamente vicino al bordo vasca deve essere pavimentato con materiali antiscivolo. A bordo vasca sono collocati almeno due galleggianti salvagente.
  • Per infortuni non gravi deve essere disponibile una cassetta di pronto soccorso contenente farmaci di primo impiego e materiali minimi di medicazione.
  • L’avvicinamento dei mezzi e degli operatori di pronto soccorso è consentito fino ad almeno 50 metri dall’ingresso dell’area piscina.
  • I requisiti igienico-ambientali delle piscine sono stabiliti dall’Allegato 1 all’Accordo Stato- Regioni del 16 gennaio 2003.

 

Questa disposizione legislativa contiene alcuni punti importanti.

  • L’obbligo da parte del responsabile della piscina della stesura e attuazione piano di autocontrollo, come previsto al punto 6) Controlli Interni dell’Accordo Stato- Regioni 2003.
    Da notare che a tutt’oggi, dopo deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 28 aprile 2003, n. 119-9199 con la quale è stato recepito tale Accordo, è il primo regolamento che, anche se non citato, potrebbe intendersi come parziale applicazione del punto 9) “9.1 Si conviene, che per quanto riguarda le piscine delle strutture turistico – recettive, campeggi e villaggi turistici, nonché piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, le Regioni con propri atti specifici potranno individuare peculiari modalità applicative anche in via transitoria, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica.” ;
  • L’assenza dell’obbligo dell’assistente bagnanti è previsto per vasche di superficie £ 100 mq e profondità £ a 1,4 m solo se presente il personale addetto al primo soccorso debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente.      
    In merito a questo punto si ritiene sia interpretabile come normativa di riferimento, per la formazione dell’addetto al primo soccorso, il Dlgs 81/08, CAPO III – Gestione della prevenzione dei luoghi di lavoro – SEZIONE VI – Gestione delle emergenze, l’art. 45 punto 1 “Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.”. Per cui il personale addetto riceverà una formazione specifica per la tipologia di attività e di rischio.
  • Vengono richieste espressamente la presenza di una vaschetta lavapiedi con soluzione disinfettante e di una doccia in prossimità dell’ingresso alla piscina. Il piano di calpestio deve essere in materiale antiscivolo e devono essere presenti due galleggianti salvagente a bordo vasca.
  • Viene richiesta espressamente una delimitazione fisica dell’area piscina, con recinzione alta almeno 1,2 m o barriera naturale, e un cancello di chiusura
  • Viene indicata in 50 m la massima distanza per l’avvicinamento dei mezzi di soccorso.

 

Dopo lungo tempo un atto ufficiale della Regione Piemonte riporta delle disposizioni gestionali e costruttive su una tipologia di piscine, quelle a servizio delle attività agrituristiche. Ci auguriamo sia un primo segnale per dare seguito a un completamento della regolamentazione per tutte le tipologie, che permetta agli operatori, facendo chiarezza, di progettare, realizzare e gestire le piscine, in modo definito, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, di igiene e sanità.

 

Articolo scritto da Valter Rapizzi, responsabile per il Piemonte di Professione Acqua srl