le disposizioni della legge e del relativo regolamento si applicano alle aziende alberghiere. Restano esclusi gli agriturismi, sui quali la Regione Piemonte si era già espressa (vedi) e tutte le strutture turistiche che stanno prendendo sempre più piede nel nostro paese quali i bed & breakfast, le case vacanze, o anche airb&B.

I dettagli che riguardano le piscine si trovano all’Allegato A, art.9, che riportiamo integralmente:

Art. 9.
(Piscine)

1. Ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 le piscine delle aziende alberghiere sono classificate in categoria a/2 – piscine ad uso collettivo – e sono gestite nel rispetto dell’accordo medesimo.
2. Il responsabile della piscina è il titolare dell’azienda alberghiera, o altro soggetto da quest’ultimo incaricato che, in qualità di responsabile delle condizioni igieniche e di sicurezza offerte agli utenti, nonché del corretto funzionamento dell’impianto, garantisce:
a) la nomina dell’addetto agli impianti tecnici e dell’assistente ai bagnanti;
b) l’elaborazione, l’attuazione e l’aggiornamento delle attività programmate dal piano di autocontrollo, compresi l’esecuzione dei controlli analitici dell’acqua in vasca secondo i parametri e i valori stabiliti dalla tabella A dell’allegato 1 all’Accordo Stato-Regioni di cui al comma 1, la compilazione aggiornata del registro dei requisiti tecnico-funzionali della vasca e del registro dei controlli dell’acqua in vasca;
c) la conservazione e messa a disposizione per i controlli dell’ASL del piano di autocontrollo e dei registri di vasca per un periodo minimo di due anni;
d) la pulizia e la sanificazione della vasca e delle aree ad essa pertinenti;
e) il libero accesso, per i controlli esterni, alle ASL e agli altri organi di vigilanza;
f) il rispetto del regolamento d’uso della piscina da parte degli ospiti.
3. Il responsabile della piscina garantisce, inoltre, la presenza o pronta reperibilità sua o di un suo delegato, durante l’orario di apertura della piscina al pubblico.
4. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, lettera a), il titolare della struttura ricettiva o suo delegato può assumere personalmente l’incarico di addetto agli impianti tecnici e di assistente ai bagnanti purché in possesso delle abilitazioni e competenze necessarie.
5. La presenza dell’assistente ai bagnanti non è obbligatoria per le strutture turistico-recettive con vasche di superficie inferiore o uguale a metri quadrati 100 e altezza dell’acqua inferiore o uguale a metri 1,40, purché: sia prontamente disponibile, durante le ore di apertura della piscina, personale addetto al primo soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente, sia esposto un cartello ben visibile con il quale si comunicano agli utenti le fasce orarie di apertura della piscina, l’assenza dell’assistente ai bagnanti, nonché l’obbligo di accompagnare i minori di anni dodici da parte di una persona maggiorenne.
6. I servizi igienici ad uso esclusivo delle piscine non sono obbligatori, se i clienti sono alloggiati ed utilizzano quelli in dotazione alla struttura ricettiva.
7. In caso di apertura anche al pubblico é garantita la presenza di spogliatoi e servizi igienici, suddivisi per sesso, di cui almeno uno attrezzato per disabili motori.
8. Le vasche con superficie inferiore o uguale a metri quadrati 100 e altezza dell’acqua inferiore o uguale a metri 1,40, se dotate di impianti di idromassaggio, sono assimilabili a vasche “ricreative” e possono essere addossate alle pareti per uno sviluppo del perimetro non superiore al 50 per cento.
9. Il regolamento d’uso interno è affisso all’ingresso della piscina. In esso sono indicati, in particolare:
a) l’obbligo di accompagnare i minori di anni dodici da parte di una persona maggiorenne, in assenza dell’assistente ai bagnanti;
b) la profondità della vasca e gli eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
c) il divieto di fare tuffi;
d) l’obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi;
e) l’obbligo di utilizzare ciabatte di materiale plastico nell’area circostante la vasca;
f) gli orari di accesso in piscina;
g) il nominativo e i recapiti telefonici del responsabile della piscina;
h) il numero telefonico per chiamate di pronto soccorso sanitario.
10. L’uso della cuffia è facoltativo ed è disciplinato dal responsabile della piscina in funzione dei risultati della valutazione del rischio riportati nel piano di autocontrollo.
11. L’accesso in piscina è consentito soltanto negli orari stabiliti.
12. In caso di ubicazione della piscina all’aperto, l’ingresso alla stessa è consentito tramite apposito cancello con chiusura controllabile e l’area piscina è delimitata da una recinzione alta almeno 120 centimetri.
13. Al fine di mantenere inalterato il contesto naturale, è consentito, in alternativa alla recinzione di cui al comma 12, l’uso di barriere naturali costituite da siepi o filari di piante sempreverdi, purché sia presente un cancello di ingresso con chiusura controllabile.
14. All’ingresso della piscina è situata una doccia con vaschetta lavapiedi per l’immersione completa di piedi e calzature o, in alternativa, un impianto di nebulizzazione automatico, alimentati con acqua contenente una soluzione disinfettante e antimicotica. Lo spazio immediatamente vicino al bordo vasca è pavimentato con materiali antiscivolo. A bordo vasca sono collocati almeno due galleggianti salvagente.
15. La funzione di primo soccorso può essere esercitata anche in spazi ad uso collettivo o in locali
multifunzionali in dotazione della struttura ricettiva con la presenza di materiali minimi di medicazione purché non utilizzati, contemporaneamente, da altri fruitori.
16. L’avvicinamento dei mezzi e degli operatori di pronto soccorso è consentito in maniera idonea a garantire un ingresso rapido nell’area piscina.

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