La sentenza n. 106/2026 del Tar Lombardia (Brescia) affronta il tema della realizzazione di una piscina fuori terra in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

La proprietaria di una casa unifamiliare, dopo aver presentato CILA e SCIA per altri interventi, ha installato una piscina prefabbricata amovibile senza titolo edilizio, ritenendola pertinenza e quindi rientrante nell’edilizia libera o al più soggetta a CILA. Il Comune ha disposto la sospensione dei lavori e la demolizione, ritenendo necessario il permesso di costruire.

Il Tar ha confermato la legittimità dell’ordine di demolizione: anche le piscine amovibili, se di dimensioni rilevanti e stabilmente ancorate al suolo, non possono qualificarsi come pertinenze urbanistiche. Nel caso concreto, la struttura (oltre 9×5 metri, con base in cemento e vano tecnico) integra una nuova costruzione.

Pertanto, non basta la CILA e l’assenza di titolo edilizio è sufficiente a giustificare la demolizione, a prescindere dal danno al vincolo paesaggistico.

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