esibisca la congiunta evenienza dello svolgimento di mansioni di carattere amministrativo e del disimpegno delle stesse presso la struttura centrale dell’organizzazione, ha natura pubblicistica, essendo i caratteri di detta attività esattamente identici a quelli propri dei lavoratori legati al CONI da rapporto di pubblico impiego e comandati o distaccati presso le Federazioni sportive ai sensi dell’art. 14, comma 3, legge n. 91/81. Di conseguenza, la costituzione, di fatto, del rapporto di lavoro subordinato avviene in violazione di norme imperative, prevedenti l’obbligo dell’assunzione da parte degli enti pubblici mediante procedure di carattere concorsuale. La nullità del rapporto di lavoro subordinato instauratosi di fatto comporta, come conseguenza, l’inapplicabilità della normativa in tema di tutela del lavoratore in ipotesi di illegittimo licenziamento. La giurisprudenza di legittimità ha precisato, inoltre, che, nel regime anteriore al dl.vo n. 242/99, le Federazioni sportive nazionali presentavano un duplice aspetto, l’uno di natura pubblicistica, riconducibile all’esercizio delle funzioni pubbliche proprie del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del quale le federazioni stesse costituiscono organi, l’altro di natura privatistica, attinente alle attività proprie delle Federazioni medesime (cfr, Cass., SU, n. 14103/2006).

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