Quando una piscina interrata può essere considerata pertinenza e quando invece integra una nuova costruzione?

La sentenza del TAR Campania (Napoli, 19 febbraio 2026, n. 1195) fornisce la propria versione, aggiungendola a quelle espresse in precedenza da altri tribunali, discordanti tra loro.

Il caso riguardava un’ordinanza di demolizione per una piscina di circa 32 mq, con basamento pavimentato e opere accessorie, realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Il TAR ha ribadito che non è sufficiente la funzione di servizio rispetto all’abitazione per qualificare un’opera come pertinenza. In ambito urbanistico la nozione è più restrittiva rispetto a quella civilistica: l’opera deve avere dimensioni contenute, essere priva di autonoma rilevanza funzionale ed economica, non comportare incremento del carico urbanistico e non alterare in modo stabile l’assetto dei luoghi.

La piscina, comportando scavi e trasformazioni permanenti del suolo, non è automaticamente pertinenziale. Nel caso concreto, l’insieme coordinato delle opere ha determinato una trasformazione organica dello spazio esterno, configurando una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.

Il vincolo paesaggistico rafforza tale conclusione, imponendo una preventiva valutazione di compatibilità. Infine, il decorso del tempo non sana l’abuso: l’ordinanza di demolizione resta legittima anche a distanza di anni.

[Fonte: lavoripubblici.it]