Quali i rischi e le responsabilità di genitori, bagnini e gestori?

La responsabilità dei gestori degli impianti sportivi e degli assistenti bagnanti riguardo alla sicurezza degli utenti è risaputa ed assodata. Ma cosa succede quando, come spesso accade nel periodo estivo, molti bambini vengono lasciati “sguazzare” da soli senza il controllo dei genitori, magari intenti a chiacchierare o a chattare sotto il sole?

Nel periodo estivo (ma non solo), capita molto spesso, infatti, che nei vari lidi il bagnino si ritrovi bambini vaganti da soli per il piano vasca. A quel punto si pongono vari problemi: dall’impossibilità di lasciare la postazione alla necessità di cercare il genitore (che molto di frequente si trova da tutt’altra parte), fino alla responsabilità di tutelare il minore dai potenziali pericoli (caduta in piscina, caduta dal trampolino etc.).

La Cassazione, con la sentenza n. 43168/2013, ha affrontato il tema dell’omesso controllo affermando che: “l’omessa sorveglianza del minore – indiscutibilmente addebitabile ai genitori – da un lato era circostanza nota all’imputato (e quindi non imprevedibile) come testé si è osservato. In ogni caso, non costituiva elemento del tutto eccezionale e tanto meno imprevedibile il fatto che un bambino di tre anni potesse comunque sfuggire al controllo dei genitori. Deve quindi concludersi che il difetto di sorveglianza del minore ha integrato allal condizione originaria della produzione dell’evento, ma non la condizione esclusiva. Ha indubbiamente contribuito alla causazione dell’evento letale la mancata adozione delle basilari precauzioni cautelari – ascritte all’imputato – volte ad impedire l’accesso all’aera della piscina e dell’acquascivolo in difetto, peraltro, di idoneo servizio di sorveglianza e di custodia”.

Peraltro i Giudici specificano, in un passaggio alquanto rilevante della sentenza che: “l’eventuale affidamento riposto dall’imputato (BAGNINO) nella condotta dei genitori (pur gravati ex art. 147 cc dell’obbligo di salvaguardare l’incolumità fisica del figlio minore) non poteva valere ad escluderne la colpa, sul rilievo che l’incidenza, agli effetti della produzione dell’evento di concause prevedibili per l’agente, non implica l’interruzione del nesso eziologico ex art. 41 co 2 cp, giacché chi è titolare di una posizione di garanzia deve poter prevedere e prevenire le altrui imprudenze ed avventatezze e conseguentemente uniformare la propria condotta ai comuni canoni di accortezza”.

Un’altra sentenza, Cass. Penale, sez. IV sent. 30.01.2008 n. 13939, vede trattate in modo separato le responsabilità tanto dei genitori quanto del gestore e assistente bagnanti in caso di sinistro occorso a minore. Stabilisce la Suprema Corte che: “non costituisce causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità e quindi la responsabilità del genitore – che, titolare di una posizione di garanzia per la protezione del figlio, per negligenza ha violato i suoi obblighi di vigilanza sul minore, poi deceduto per annegamento in una piscina – la condotta negligente dei gestori di uno stabilimento, tenuti a garantire la sicurezza dei bagnanti, in quanto la disattenzione del personale e la disorganizzazione della struttura non possono in alcun modo essere qualificati come accadimenti abnormi e assolutamente imprevedibili alla stregua del contenuto dell’art. 41 comma 2 cp”. Pertanto, risponde di omicidio colposo la madre del figlio deceduto in piscina, in quanto, data la natura non eccezionale dell’evento, vi è prevedibilità.

Nel caso esaminato dalla summenzionata sentenza, la madre veniva condannata nei vari gradi di giudizio per omicidio colposo, per aver abbandonato il figlio minore di anni tre, che annegava in una piscina sita all’interno dello stabilimento balneare annesso all’hotel in cui soggiornava. È stato ritenuto che la madre fosse in colpa perché, in una situazione caratterizzata dalla presenza nello stabilimento balneare di numerosi familiari, aveva acconsentito genericamente che il bambino si accompagnasse al gruppo invece di affidarlo ad una persona specificamente individuata e incaricata della custodia. La conseguenza era stata che nessuno dei parenti aveva seguito i movimenti del bambino e, anche per l’incuria del personale dello stabilimento e la disorganizzazione che lo caratterizzava per quanto riguarda la tutela della sicurezza delle persone, nessuno si era accorto che il bambino era caduto nella piscina e si era attivato per salvarlo.  Nel caso de quo, la difesa della madre, in sede di ricorso avanti la Suprema Corte, aveva ritenuto che le condotte colpose dei terzi (il gestore dell’impianto) potessero essere qualificate come cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l’evento. Tale censura ripropone uno dei temi di maggior complessità del diritto penale che riguarda l’interpretazione dell’art. 41 co 2 cp secondo cui “LE CAUSE SOPRAVVENUTE ESCLUDONO IL RAPPORTO DI CAUSALITA’ QUANDO SONO STATE DA SOLE SUFFICIENTI A DETERMINARE L’EVENTO”.  Per l’imputazione oggettiva dell’evento sono necessari due elementi, uno positivo e uno negativo: quello positivo è che la persona con la sua condotta abbia posto in essere un fattore causale del risultato, vale a dire un fattore senza il quale il risultato medesimo nel caso concreto non si sarebbe avverato; il negativo è che il risultato non sia dovuto al concorso di fattori eccezionali. Soltanto quando concorrono queste due condizioni il soggetto può considerarsi autore dell’evento. Non è risultato possibile per la Corte qualificare come abnorme ed imprevedibile la condotta di coloro che gestivano lo stabilimento i quali erano tenuti a garantire la sicurezza dei bagnanti. Eventi dannosi del tipo di quello verificatosi al minore sono prevedibili anche in strutture adeguatamente protette, e l’assenza o incuria del bagnino non fuoriescono certo dalla sfera degli accadimenti ragionevolmente ipotizzabili da parte di una persona dotata di senso comune. La madre, titolare di una posizione di garanzia per la protezione del figlio, avendo violato per negligenza i suoi obblighi di vigilanza sui movimenti del minore, era in grado di prevedere che da questa condotta negligente potesse derivare un evento dannoso ed in particolare che, lasciato solo, il bambino potesse cadere nella piscina o entrarvi per il bagno senza essere adeguatamente protetto.

Ciò che rileva e che molte volte sfugge a genitori, gestori e bagnini, è che i minori vanno custoditi da parte di tutti i soggetti preposti ad una posizione di garanzia, e che il “rimbalzo” delle responsabilità non vale a nulla. I genitori hanno uno specifico obbligo di custodia e non possono pensare che un lido o una piscina fungano anche da baby sitter; gli assistenti bagnanti non possono liberarsi dall’obbligo e dalla sicurezza anche dei minori lasciati incustoditi pensando che sia compito dei genitori sorvegliarli, perché loro sono la figura professionalmente preposta  al controllo ed alla sicurezza. Altrettanto i gestori devono adibire un numero di personale adeguato e organizzato al fine di poter far fronte ad ogni evenienza.