Ad oggi, 19 febbriaio, ha risposto solamente la SNS. Riportiamo sotto le domande con le relative risposte.

Premesse della SNS: 

In riferimento alla Sua richiesta in cui vengono posti i quesiti

  • premesso che la legislazione regionale sulle piscine su  questo punto versa in uno stato pressoché confusionale – alcune  regioni hanno emesso con deliberazioni di giunta, altre con leggi regionali  disposizioni  tra loro non conformi e  conformandosi solo parzialmente alle indicazioni del Nuovo Atto di Intesa della Conferenza Stato-Regioni 16 gennaio 2003 e della Disciplina interregionale sulle piscine (laddove altre non hanno legiferato affatto) e,  in particolare, assegnando  una diversa rilevanza normativa  al D.M. 18 marzo 1996, art. 14 (richiamato espressamente solo dalla Regione  Lombardia, DGR Lombardia 17 maggio  06);
  • premesso che detto decreto faccia riferimento ad una logica normativa obsoleta e che quindi, lo stesso debba essere interpretato secondo i principi emersi dalla legislazione più recente;
  • premesso che detto decreto sia riferito solo per le piscine “sportive” così come sono identificate dal decreto stesso;

 

Quesito n. 1:

In un impianto natatorio costituito da tre vasche, tra loro adiacenti e ben visibili per complessivi mq 550 di superficie d’acqua, è lecito e sufficiente interdire ai bagnanti alcune parti di detti spazi acqua (ad esempio quelli della vasca nuoto da 25 mt., delimitati da regolari corsie galleggianti, oppure una delle vasche secondarie) fino al raggiungimento dei mq 500 aperti al pubblico, così da poter assolvere al servizio di salvataggio con la presenza di un solo assistente bagnanti?

la risposta, per noi, è affermativa purché:

  1. l’interdizione al pubblico comprenda anche le aree di bordo vasca (il DM in oggetto infatti indica che lo spazio di attività sportiva  è costituito dalle vasche e dalle superfici calpestabili  a piedi nudi ad esse circostanti  – e la legislazione recente assegna esplicitamente al bagnino o assistente bagnanti il controllo di detti spazi perimetrali);  
  2. detta disposizione sia prevista nel Documento di sicurezza dell’impianto;
  3. venga riprodotto nel Regolamento interno esposto all’ingresso della struttura;
  4. segnali o cartelli riproducano  sul bordo vasca detta regolamentazione;
  5. il bagnino o assistente bagnante  vigili efficacemente per il rispetto di tale  disposizione (al bagnino a  assistente bagnanti sono assegnati dalla vigente normativa “compiti educativi” nei confronti del pubblico);
  6. la postazione del bagnino o assistente bagnanti sia collocata in posizione tale da poter effettuare il controllo con efficacia;
  7. la delimitazione tra gli spazi consentiti e quelli interdetti al pubblico sia efficace sia in superficie che sott’acqua (con un segnale che, per esempio,  riproduca sul fondo vasca quello indicato in superficie con  una corsia delimitante  o con un meccanismo che renda di fatto impossibile la trasgressione);

 

Quesito n. 2

L’utilizzo di spazi acqua, compresi quelli delimitati dalle corsie galleggianti della vasca nuoto, esclusivamente per l’addestramento dei nuotatori con l’assistenza dell’istruttore o allenatore, equivale di fatto all’interdizione al pubblico di tali spazi acqua?

Quesito n° 3:

Gli spazi acqua utilizzati esclusivamente per l’addestramento dei nuotatori con l’assistenza dell’istruttore o allenatore, possono essere dedotti dal conteggio complessivo delle superfici d’acqua nel caso in cui detti istruttori o allenatori siano abilitati anche al servizio di salvataggio e primo soccorso dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero muniti di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione?

La risposta ai quesiti  in oggetto  è per noi affermativa (la peesn za dell’allenatore /istruttore – bagnin o di salvataggio equivale di  fatto alla presenza di un assistente bagnanti in più  come richiesto da tale decreto) purché

  1. l’allenatore o istruttore abbia anche il brevetto di bagnino di salvataggio o assistente bagnanti;
  2. ciò sia espressamente regolamentato nel Documento di sicurezza della piscina

 

Quesito n. 4

La prerogativa di poter svolgere contemporaneamente il servizio di istruttore o allenatore e di assistenza bagnanti, limitatamente alle persone presenti negli spazi acqua dedicati all’addestramento in via esclusiva, è riservata alle sole figure professionali abilitate dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto o può essere estesa anche ad istruttori ed allenatori i quali, relativamente al servizio di assistenza bagnanti, abbiano ottenuto il brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da altra società, diversa dalla F.I.N., purchè autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione?

La nostra risposta è affermativa – alla luce della legislazione regionale (ma le uniche regioni che hanno regolamentato espressamente la questione dell’istruzione sportiva sono la Lombardia, la Liguria e la Toscana) purché, anche in questo caso tutto risulti, in ogni fase dell’iter procedurale che prevede l’espressa regolamentazione in sede  di formazione del Documento della sicurezza, del Regolamento interno e dei meccanismi che portino il pubblico a conoscenza di tali disposizioni. Restando a disposizione per ogni chiarimento, cordiali saluti. Dott. Giuseppe Marino

Presidente nazionale SNS

 

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