Nel mese di maggio 2010 sembrava che dovesse essere emanato un Decreto che stabiliva una “zona franca” in cui non avrebbero trovato applicazione, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, gli artt. 28 e 29 del Decreto 81. In particolare, il Decreto previsto, ma poi fortunatamente modificato, recava una serie di misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica che prevedeva, fra le altre cose, la non applicazione degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. alle amministrazioni pubbliche. L’art. 8 “Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche” recitava: (…omissis…) comma 12: Gli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, non si applicano alle amministrazioni pubbliche (…omissis…).

La norma avrebbe introdotto una disparità di trattamento fra lavoratori delle pubbliche amministrazioni ed il resto del mondo del lavoro. I primi, infatti, non avrebbero vista più applicata nei loro confronti la tutela prevenzionistica (limitatamente alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato) disposta dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Immediato l’intervento dei sindacati che hanno bloccato il Decreto e hanno proposto una proroga dei termini (previsti dallo stesso Decreto 81 al 1° agosto 2010) sollevando un principio di legittimità costituzionale di tale provvedimento, che di fatto avrebbe garantito una tutela prevenzionistica “ridotta” ai lavoratori del settore pubblico rispetto a quelli del privato, che avrebbero invece continuato a vedere applicata, nei propri confronti le misure, in materia di stress lavoro correlato previste dall’ attuale testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro.

Fortunatamente tale Decreto non è entrato in vigore e con il Decreto Legge 31maggio 2010, n. 78 in materia di ”misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” si è ottenuto un primo slittamento della valutazione del rischio dovuto allo stress-lavoro correlato fino al 31.12.2010 per le sole pubbliche amministrazioni; con un successivo emendamento al D.L. 78/10, approvato dalla Commissione Bilancio della Camera il 24 giugno, è stata estesa la possibilità di redigere la valutazione del rischio da stress-lavoro correlato entro il 31.12.2010 anche per le aziende del settore privato.

Arch. Fabrizio Rocchia