Il soggetto tutelato resterà solo la persona fisica e non le società.

Tra le nuove disposizioni della manovra economica del Governo Monti (D.L. 6/12/2011 n. 201), infatti, vi è l’introduzione di una importante modifica al Codice della privacy (D.Lgs 196/03).

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, l’art.40, comma 2, modificando l’art.4, comma 1, lettera b) del Codice della privacy, esclude dalla definizione di dato personale tutte le informazioni riferibili alle persone giuridiche, enti od associazioni, limitandola a quelle riferibili alle persone fisiche.

Conseguentemente a questa esclusione la manovra ha incluso anche una modifica all’art.4, comma 1, lettera i) che definisce chi debba considerarsi “interessato”, cioè il soggetto cui si riferiscono i dati personali. Se prima poteva considerarsi “interessato” anche una persona giuridica, un ente o un’associazione, con l’attuale modifica l’”interessato” è solo una persona fisica.

Tale rivoluzionaria disposizione restringe quindi la tutela della privacy delle imprese e degli enti pubblici, i cui dati potranno essere trattati senza dover chiedere il consenso, limitando il diritto alla protezione dei dati solo alle persone fisiche. E’ innegabile la riduzione della mole di lavoro delle aziende che trattano con fornitori e clienti costituiti solamente da altre aziende. Per tutte le aziende vengono meno anche le operazioni di richiesta di consenso ai fornitori.

A contorno di queste rilevanti modifiche, la manovra Monti abroga anche l’ultimo periodo dell’art. 9, comma 4 del codice, che dettagliava le modalità per identificare la persona fisica titolata a esercitare i diritti per conto di persone giuridiche, enti o associazioni, il comma 3-bis dell’art. 5 che escludeva dall’applicazione del Codice della privacy il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per finalità amministrativo-contabili, e infine, la lettera h) del comma 1 dell’art. 43 relativa al trattamento dei dati trasferibili all’estero di persone giuridiche, enti e associazioni.