Una piscina amovibile ha carattere di opera stagionale? Quando una piscina stagionale rientra in edilizia libera?

Oggi partiamo da una sentenza del TAR Campania su un caso di installazione stagionale e periodica di un chiosco amovibile per vedere le differenze tra le opere contingenti e temporanee e le opere stagionali e chiarire se le regole valgono anche pe le piscine amovibili (risposta breve: sì).

Il TAR Campania chiarisce: il chiosco stagionale (così come una piscina stagionale) è edilizia libera.

Con la sentenza n. 3701 del 2025, il TAR Campania ha stabilito che la posa temporanea di un chiosco smontabile, senza fondamenta e rimosso entro 180 giorni, rientra tra gli interventi di edilizia libera, in base all’art. 6, comma 1, lett. e-bis del D.P.R. 380/2001. L’utilizzo stagionale, distinto dal concetto di precarietà o urgenza, è di per sé sufficiente per escludere l’obbligo del permesso di costruire.

Nel caso esaminato, i proprietari di un immobile avevano presentato una CILA al Comune per l’installazione, da aprile a ottobre, di una struttura in legno adibita alla vendita di cibi e bevande. L’opera era rimovibile, priva di opere in muratura, dotata di servizi igienici mobili con serbatoio autonomo e circondata da una ringhiera.

Nonostante l’autorizzazione paesaggistica tacitamente ottenuta, il Comune ha ordinato la rimozione del chiosco e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni, minacciando interventi d’ufficio e acquisizione al patrimonio pubblico in caso di inadempienza.

I proprietari hanno impugnato l’ordinanza, sostenendo che l’intervento ricadeva nell’edilizia libera, invocando la norma sull’installazione stagionale di strutture temporanee.

Il TAR ha accolto il ricorso, confermando che le opere stagionali – se smontabili, non ancorate al suolo e rimosse entro 180 giorni – sono autonome rispetto a quelle “contingenti e temporanee” e non richiedono titolo abilitativo. È sufficiente la stagionalità ricorrente, come nel caso di chioschi estivi, e l’effettiva rimozione a fine periodo.

La struttura era amovibile, non collegata a reti permanenti e dotata di gestione igienico-sanitaria regolare.

Come si vede, il punto chiave della sentenza risiede nella differenza tra opere contingenti e temporanee e le opere stagionali. Facciamo chiarezza.

Differenze tra le opere contingenti e temporanee e le opere stagionali

L’art. 6, comma 1, lett. e-bis del D.P.R. 380/2001, elenca tra gli interventi eseguiti senza alcun titolo abilitativo le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale. 

Le opere stagionali quindi, secondo il TAR, appartengono ad una categoria differente rispetto a quelle contingenti e temporanee. Entrambe ricadono comunque nell’edilizia libera come forme di costruzione non permanenti, ma si distinguono per finalità e durata d’utilizzo.

Interventi temporanei e contingenti:

  • Vengono attuati per far fronte a situazioni impreviste e urgenti, spesso di natura eccezionale e non abituale.
  • La loro validità è limitata a un periodo massimo di 180 giorni dalla data di comunicazione dell’inizio delle attività.
  • Alla scadenza, queste installazioni devono essere smantellate oppure, se si intende mantenerle, regolarizzate tramite un’autorizzazione edilizia conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Interventi stagionali:

  • Sono connessi a funzioni che si ripetono ciclicamente in determinati periodi dell’anno, come estate o inverno.
  • Possono essere realizzati senza alcun titolo autorizzativo (rientrano nell’edilizia libera), purché siano effettivamente rimovibili e non comportino alterazioni definitive del suolo o dell’ambiente.
  • Esempi frequenti includono piscine amovibili, impianti sportivi installati per la stagione invernale o stand fieristici ricorrenti.

Riassumendo:

le opere temporanee e contingenti nascono per esigenze non programmabili, legate a contesti straordinari, mentre quelle stagionali rispondono a un utilizzo regolare, previsto e periodico. La stagionalità, proprio perché pianificabile, permette spesso l’installazione senza autorizzazione edilizia formale, a differenza della sola temporaneità e urgenza, che invece necessitano di maggiori verifiche in ambito urbanistico.

Anche le piscine amovibili ricadono dunque nella casistica di cui sopra.

È importante la distinzione tra due tipologie diverse di piscina:

  • la piscina temporanea, che viene rimossa definitivamente (senza rimontarla la stagione successiva!) dopo 180 giorni;
  • la piscina stagionale, che viene rimontata a ogni stagione.

Il focus è sull’effettivo smontaggio e rimontaggio della piscina ad ogni stagione. Non basta un “certificato di smontabilità”, serve smontarla davvero!