Parliamo di piscine

PERTINENZE NELLA COSTRUZIONE DELLE PISCINE

Le piscine domestiche vengono considerate pertinenze delle abitazioni a seconda del contesto e di chi deve decidere se lo sono oppure no.
La questione è davvero molto controversa, poichè, va detto, dal punto di vista catastale le pertinenze individuate non contemplano le piscine ma solo:
  • categoria C/2: magazzini, locali di deposito, cantine, soffitte e solai;
  • categoria C/6: stalle, scuderie, rimesse, posti auto e autorimesse (non destinati ad attività lucrativa);
  • categoria C/7: tettoie, sia chiuse che aperte.

Dal punto di vista urbanistico, però, il concetto di pertinenza è più vasto e contempla tutto ciò che è legato all’abitazione principale, poichè si riferisce a beni immobiliari che sono funzionalmente collegati all’abitazione principale. Le pertinenze sono infatti elementi accessori che servono a migliorare l’utilizzo e il valore di un immobile principale, come una casa.Secondo l’articolo 817 del Codice Civile, le pertinenze sono definite come:

[…] le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

La giurisprudenza si è espressa più volte, in tema di piscine, e con conclusioni spesso opposte. Riportiamo una sintesi delle principali sentenze e un elenco di articoli da noi pubblicati sull’argomento.

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