Con la Circolare  38/2010 il Ministero del Lavoro ha fornito le prime istruzioni operative sulle nuove disposizioni contro il lavoro sommerso.  La normativa vigente prevede due distinte ipotesi sanzionatorie:

  • la prima riguarda il “lavoro nero” e ricorre quando vengano impiegati lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, che porta la sanzione da 1.500 a 12.000 euro, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo;
  • la seconda ricorre quando il datore di lavoro ha regolarizzato il rapporto solo dopo l’instaurazione e solo in parte ed è attenuata, comportando una sanzione da 1.000 a 8.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 30 euro per ogni giornata di lavoro irregolare.

 

leggi l’articolo in versione originale alla pagina http://www.acca.it/Default.aspx?TabId=80&ItemId=1534&view=Details