Il 1° luglio 2023 entrerà in vigore il Decreto legislativo in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Il nuovo Codice è molto diverso dal D.Lgls. 50/2006 ed entrerà in vigore “a step”:

  • una prima fase che avrà decorrenza dal 1 aprile e scadenza il 30 giugno nella quale il Codice, praticamente, non entrerà in vigore in quanto il vecchio Codice sarà utilizzato sia per i procedimenti in corso che ai nuovi procedimenti;
  • una seconda fase in cui, a partire dall’1 luglio e sino al 31 dicembre 2023, il codice entrerà in vigore parzialmente mentre resteranno in vigore, come precedentemente indicato, sia per i  per i nuovi provvedimenti che per i vecchi le disposizioni di cui agli articoli del d.lgs. n. 50/2016 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, , 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  • una terza fase in cui, a partire dall’1 gennaio 2024, il nuovo Codice entrerà compiutamente in vigore per tutti i nuovi provvedimenti.

Per il settore delle piscine, a una prima lettura della bozza, potrebbe cambiare molto. Il lavoro di approfondimento del testo definitivo sarà lungo, ma non mancheremo di pubblicare articoli che ne dettaglieranno il contenuto.