L’articolo 1 del ddl contenente le norme sul lavoro autonomo stabilisce che le prestazioni lavorative rese da titolari di Partita Iva sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:


– che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell’arco dell’anno solare,
–  che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80 per cento dei corrispettivi  complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare,
– che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Ma ciò non vale per tutti coloro che operano a partita iva mascherando un lavoro subordinato, poichè i soggetti con alte competenze teoriche e tecniche, che fatturano non meno di 18 mila euro annui o che per esercitare la propria professione devono essere iscritti ad un albo possono infatti essere considerate vere Partite Iva. A prescindere.

Le nuove disposizioni si applicano ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della legge. In quelli in corso, c’è invece un anno di tempo per consentire l’eventuale regolarizzazione.

Nel caso in cui un rapporto di lavoro autonomo risulti irregolare e debba essere trasformato in collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore.

Tutti coloro che quindi operano a partita iva in una piscina o in un centro sportivo sono soggetti ai controlli sopra descritti e rischiano seriamente di dover trovare una modalità altrenativa di lavoro. Gli architetti, gli ingegneri, gli avvocati, invece, possono continuare ad essere sfruttati liberamente, se poi di sfruttamento si tratta…

Ma la domanda è: se un determinato regime di retribuzione è considerato sfruttamento per un istruttore di nuoto, perchè non lo è per un architetto? Ah, si, perchè l’architetto possiede “alte competenze tecniche e teoriche”, è vero…………