Tale  recepimento interviene con norme che consentono di integrare con maggiore efficacia rispetto al passato la sicurezza nella progettazione e costruzione di macchinari di vario genere, di effettuarne un’installazione e manutenzione corretta nonché di garantire un’adeguata sorveglianza del mercato ai fini della sicurezza.

Il D.Lgs 17/2010 abroga il D.P.R. 459/96 ad eccezione delle disposizioni transitorie riportate all’articolo 11, commi 1 e 3, del regolamento attuativo in merito alle macchine costruite prima della direttiva 89/392/CEE e che comunque continuano ad essere vendute, noleggiate o concesse in uso o in locazione finanziaria. Questo al fine di salvaguardare un mercato ancora esistente. 

Il decreto di recepimento è strutturato in 19 articoli e 11 allegati.

Il campo d’applicazione è definito all’art. 1 punto 1 attraverso un elenco che comprende: le macchine, le attrezzature intercambiabili, i componenti di sicurezza, gli accessori di sollevamento, le catene, le funi e le cinghie, i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e le quasi-macchine, mentre al punto 2 si trovano i prodotti esclusi.

Le quasi-macchine sono definite come insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata; sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dal decreto. Inoltre sono soggette alla sorveglianza del mercato e prima della loro immissione sul mercato devono essere sottoposte a procedure di valutazione della conformità da parte del fabbricante o del suo mandatario.

L’art. 2 riporta la definizione dei prodotti considerati macchine di cui all’art. 1 punto 1 e di alcuni elementi chiave quali: immissione sul mercato, messa in servizio, fabbricante, mandatario e norma armonizzata.

 

Le principali novità introdotte dal D.Lgs 17/2010 rispetto al D.P.R. 459/96 possono essere riassunte come segue.

  • Una distinzione più netta fra i prodotti ai quali si applica il D.Lgs 17/2010 e quelli destinati ad essere coperti dalla direttiva 2006/95/CE in materia di bassa tensione: infatti sono state realizzate delle categorie di  macchine elettriche soggette esclusivamente alla Direttiva bassa tensione. Per tutte le altre i requisiti di sicurezza della Direttiva bassa tensione saranno applicabili per quanto riguarda i rischi elettrici, mentre tutti gli altri requisiti essenziali e gli adempimenti, come ad esempio la valutazione di conformità e l’immissione sul mercato, saranno regolamentati esclusivamente dal D.Lgs 17/2010.
  • Contiene misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose.

  SANZIONIL’articolo 23 della nuova Direttiva macchine chiedeva agli Stati membri di determinare le sanzioni da irrogare nel caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della direttiva e di prendere tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni avrebbero dovuto essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Mantenendo l’impostazione e la richiesta della Direttiva comunitaria in materia di sanzioni, l’articolo 15 del D.Lgs 17/2010 prevede quanto segue:

  • la condotta più grave è stata ravvisata nell’assenza dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I del decreto (sanzione amministrativa da euro 4.000,00 ad euro 24.000,00);
  • l’omessa esibizione della documentazione tecnica che il fabbricante o il suo mandatario è tenuto ad avere ed esibire (sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00);
  • è stata sanzionata autonomamente la meno grave immissione sul mercato di un bene sì conforme ai requisiti tecnici ma privo della dichiarazione di conformità (sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00);
  • la tutela della marcatura CE sanzionando maliziose apposizioni di marcature, segni od iscrizioni che possano creare confusione ovvero che ne possano limitare la visibilità e la leggibilità (sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00);
  • infine sanziona la pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del decreto legislativo (sanzione amministrativa da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00).

 ALLEGATI

La struttura degli 11 allegati del D.Lgs 17/2010 è la seguente:

  • Allegato I – Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine
  • Allegato II – Dichiarazioni
  • Allegato III – Marcatura “CE”
  • Allegato IV – Categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui all’articolo 9, commi 3 e 4
  • Allegato V – Elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c)
  • Allegato VI – Istruzioni per l’assemblaggio delle quasi-macchine
  • Allegato VII – A. Fascicolo tecnico per le macchine, B. Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine
  • Allegato VIII – Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine
  • Allegato IX – Esame CE del tipo
  • Allegato X – Garanzia qualità totale
  • Allegato XI – Criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi

Per leggere l’artico in versione originale si rimanda alla pagina: http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?VM=articolo&IA=9687