E’ ormai legge: è necessario adempiere a tutti gli obblighi di sicurezza anche per i cantieri di modesta entità, quelli che impiegano meno di dieci uomini/giorno, mentre non è obbligatorio per tutte le lavorazioni che non comportino lavori edili accessorii.

La legge 115/2015 ha modificato la lettera g-bis del comma 2 dell’art.88 del D:Lsl. 81/08 da:

 

“Le disposizioni del presente capo non si applicano (art. 88 comma 2):

“g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’ALLEGATO XI”

a

“Le disposizioni del presente capo non si applicano (art. 88 comma 2):

g bis) “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X».”

 

Leggi l’articolo dell’ing. Michele Matullo, QUI