Il decreto Milleproroghe varato a fine 2010 ha infatti riaperto i termini per la trasmissione del modello, scaduti ormai più di un anno fa (31 dicembre 2009). Il modello fornisce all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali ed è obbligatorio per beneficiare delle norme di defiscalizzazione di quote sociali e corrispettivi da soci. L’associazione che, essendo tenuta alla compilazione, non rispetti la scadenza, non potrà avvalersi della defiscalizzazione (Ires e Iva) di queste entrate e verrà considerata ente commerciale.

Chi deve presentare il modello Eas e chi no
L’elenco è lungo e lo fornisce la stessa Agenzia della Entrate, dove è possibile recuperare ulteriori informazioni. Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:

– gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale

– le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette)

– le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili)

– i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali.

– le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997

– gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione)

Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:

– le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate

– le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000

– le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto)

– le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000

– le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese

– i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo

– le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime

– l’Anci, comprese le articolazioni territoriali

– le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro)

– le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa

– le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

Cos’è il modello Eas?
L’adempimento è stato introdotto dall’articolo 30 del decreto legge 185/2008: gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, per poter continuare a fruire dei benefici di legge (non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi – articolo 148 del Tuir e articolo 4 del Dpr 633/1972), devono possedere i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, per consentire gli opportuni controlli.

Per l’invio della prima comunicazione (modello Eas), i soggetti interessati hanno avuto tempo fino al 31 dicembre 2009. Si tratta ora di segnalare eventuali variazioni intervenute dopo la presentazione del modello e, comunque, entro lo scorso anno. Infatti, come previsto dal provvedimento direttoriale del 2/9/2009 di approvazione del modello, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, l’Eas dev’essere nuovamente presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Per l’invio della comunicazione – nella quale vanno inseriti tutti i dati richiesti dal modello, anche quelli non variati – va utilizzato il prodotto informatico “ModelloEas”, reperibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia.

Infine, va ricordato che, nel caso in cui l’associazione perda i requisiti per usufruire dei benefici fiscali, il modello Eas va ripresentato entro 60 giorni, compilando l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”.