Il suddetto Decreto, (Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio) prevedeva un tempo di adeguamento per la sostituzione dei dispositivi di apertura delle porte sulle vie di esodo non marcati CE (maniglioni antipanico) per le attività soggette a C.P.I. (Certificato di Prevenzione Incendi).
L’art. 5 del D.M. recita: “I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all’art. 3 (n.d.r. attività soggette a Certificato Prevenzione Incendio) del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell’art. 4”.
Fonte: www.acca.it