Nuova modifica al D.lgs C.P.S. n.708/1947

La materia, in tema di certificato di agibilità, è regolata dall’articolo 6 del D.lgs. C.P.S. n.708/1947. Questo articolo ha subito, di recente, due importanti modifiche. La prima modifica è stata attuata tramite la legge di bilancio del 2018, ma è risultata da subito poco chiara e contraddittoria. Vi è stato, quindi, un nuovo intervento, tramite il decreto-legge n.135/2018, art.3-quinquies, comma 1, lettera a), convertito con modificazioni dalla legge n.12/2019. 

Il nuovo articolo 6 recita così: “1. Le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione, appartenenti alle categorie indicate ai numeri da 1) a 14) del primo comma dell’articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell’articolo 3 il certificato di agibilità è richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l’obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente.

     2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo.” 

Quali sono, quindi, le categorie da 1) al 14) del primo comma dell’articolo 3?

   1) artisti lirici;

     2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica;

     3) attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;

     4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;

     5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;

     6) direttori di scena e doppiaggio;

     7) direttori d’orchestra e sostituti;

     8) concertisti e professori d’orchestra, orchestrali e bandisti;

     9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;

     10) amministratori di formazioni artistiche;

     11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;

     12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;

     13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;

     14) truccatori e parrucchieri;”

Sembrerebbe, quindi, che il decreto legislativo sancisca come alcune strutture, tra cui gli impianti sportivi, necessitino del certificato di agibilità affinché al loro interno possano lavorare dei lavoratori autonomi dello spettacolo. L’onere di richiesta della documentazione cadrebbe sui lavoratori stessi (o sui loro datori di lavoro), sebbene l’obbligo di chiederne copia e di custodirla sarebbe a carico di chi ospita l’evento. Nel caso in cui l’ospitante dell’evento venga meno a tale obbligo, potrebbe ricevere una multa di 129 euro a lavoratore per ogni giorno di lavoro. 

Le ripercussioni di questa modifica sugli impianti sportivi non sono chiare, ma sembrerebbe che tutte le strutture che ospitano al proprio interno degli eventi, come può essere una gara di nuoto, necessitino di un certificato di agibilità. Considerata la complessità della materia e soprattutto delle modalità di ottenimento della suddetta documentazione, ci si augura che arrivino presto ulteriori delucidazioni e facilitazioni.

Per approfondire: QUI.