QUESITO
 
Con riferimento all’articolo 96 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che prevede l’ipotesi della redazione contestuale del PSC e del POS, si applica l’esonero dagli adempimenti dell’art. 26 in esso indicati nel caso in cui una impresa appalta ad uno o più lavoratori autonomi dei lavori da eseguire nell’ambito del proprio cantiere tenuto conto che tali lavoratori autonomi non sono tenuti a redigere il POS?

RISPOSTA a cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it)

 
Il lettore segnala un caso che in pratica è abbastanza diffuso nella organizzazione dei cantieri temporanei o mobili e cioè quello in cui l’esecuzione di alcuni lavori in un cantiere edile nel quale opera anche il committente imprenditore è affidata in appalto non ad imprese esecutrici ma a lavoratori autonomi e cioè a persone fisiche che, così come indicato nella definizione di cui all’art. 89 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, contribuiscono con la loro attività alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione. Sono casi questi per i quali viene spontanea la domanda se trova applicazione l’art. 96 comma 2 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 così come è stato introdotto con il D. Lgs. correttivo 3/8/2009 n. 106, secondo il quale:
 
“2. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3 e 5, e all’articolo 29, comma 3”. 
 
Prendendo in esame una organizzazione di cantiere del tipo di quella segnalata nel quesito che prevede la presenza di un imprenditore committente e di uno o più lavoratori autonomi e tenendo conto delle disposizioni imposte dal legislatore nell’art. 96 del D. Lgs. n. 81/2008, si è del parere che, dovendo comunque, nel caso particolare, il committente assolvere, per adempiere ad altre disposizioni fissate dallo stesso decreto legislativo, all’obbligo di far pervenire agli autonomi il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere ( PSC) e non avendo invece i lavoratori autonomi, dal canto loro – per quanto scritto nell’art. 96 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 che fa esplicitamente riferimento solo alle imprese affidatarie ed alle imprese esecutrici – l’obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza (POS) relativo ai lavori da eseguire nel cantiere stesso, non si riscontra il verificarsi delle due condizioni indicate e riportate nello stesso art. 96 comma 2. Comma che lega l’esonero dagli adempimenti di cui all’art. 26 nello stesso specificati – art. 17 comma 1 lettera a), art. 26 comma 1 lettera b) e commi 2, 3 e 5 ed art. 29 comma 3 – alla contestuale presenza sia del PSC, che il committente trasmette alle imprese esecutrici dei lavori, che del POS, che il datore di lavoro di ogni impresa esecutrice è tenuto a trasmettere al committente tramite il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
 
Per quanto sopra detto, quindi, si ritiene che nel caso segnalato sia richiesta l’applicazione da parte dei contraenti di tutte le disposizioni indicate nell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e quindi dell’obbligo dello scambio di informazioni, della cooperazione e coordinamento, della individuazione e valutazione dei rischi interferenziali, della redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali ( DUVRI) da allegare al contratto, della individuazione delle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenziali e della stima dei costi relativi alla applicazione delle stesse misure di sicurezza.
 
Un analoga considerazione può essere fatta anche per quei casi nei quali non è obbligatoria  la elaborazione del POS come ad esempio nel caso di appalto ad imprese che non vengono considerate esecutrici (ad esempio le imprese fornitrici) avendo il legislatore nell’art. 96 comma 1 indicato esplicitamente che l’obbligo della redazione del POS è a carico dei datori di lavoro delle imprese esecutrici definite dall’art. 89 comma 1 lettera i-bis, quali le imprese che eseguono un’opera o parte di essa  impegnando proprie risorse umane e materiali.
Anche in tal caso pertanto è necessario fra i contraenti ci sia comunque lo scambio di informazioni, la cooperazione ed il coordinamento, la individuazione e valutazione dei rischi interferenziali, la redazione del DUVRI da allegare al contratto, la individuazione delle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenziali e la stima dei costi per l’applicazione delle misure di sicurezza necessarie a fronte dei rischi interferenziali.