La Legge di Bilancio 2018 contiene un capitolo denominato “Pacchetto Sport” dove sono state inserite numerose novità per il settore sportivo. Nella seduta del 23 dicembre 2017, con l’approvazione al Senato della legge in oggetto, sono state inoltre prorogate alcune leggi per il 2018. Come ricorderanno in molti negli anni passati questo compito era destinato al Milleproroghe, un decreto che entrava in vigore subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e doveva essere convertito dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Elenchiamo di seguito le novità:

Sport Bonus: viene introdotto un credito di imposta per tutte le imprese che effettuano erogazioni liberali per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché’ destinati ai soggetti concessionari.  Il bonus è pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018. Vi è un limite del 3 per mille dei ricavi annui, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo. Il credito non influisce ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Per quanto riguarda la procedura per ricevere il credito di imposta, questa dovrà rispettare le seguenti condizioni:

  • i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici.
  • entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

Con un apposito decreto, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno individuate le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa stabilito pari a 10 milioni di euro.

Nuova franchigia per i compensi da attività sportiva: viene modificato l’articolo 69, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi facendo passare da €. 7.500 a €. 10.000 il limite entro cui le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR, non concorrono a formare il reddito. Ricordiamo che quest’ultimi compensi sono: “……quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.

Tracciabilità sul pagamento delle buste paga: dal prossimo 1° luglio le retribuzioni dovranno essere corrisposte via bonifico, con strumenti di pagamento elettronico o con pagamenti in contanti presso sportello bancario (o postale) o attraverso l’emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore. Particolare attenzione va ai contratti previsti dalla normativa che sono: lavoro subordinato, co.co.co, cooperative. E’ importante evidenziare (come la giurisprudenza ha affermato più volte) che la firma del lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. Il legislatore, visti i numerosi contenziosi, ha voluto arginare una pratica molto diffusa delle false buste paga, ovvero casi in cui alcune aziende danno stipendi inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi e, sotto minaccia di licenziamento, pretendono la firma del lavoratore.

 

Dott. Gianluca Bigi