Scopo della norma era quello di fare emergere delle prestazioni che, per la loro modesta entità, erano certamente destinate ad incrementare l’area del lavoro nero. Era previsto un limite di 30 giorni e non più di 3000 Euro nel corso dell’anno solare e nei confronti dello stesso committente.

 

NATURA GIURIDICA

Trattasi di un rapporto che non rientra sicuramente in toto nè nella sfera  dei contratti di lavoro subordinato né nella sfera del lavoro autonomo, e che, prescindendo dal tradizionale binomio lavoro subordinato e autonomo, presenta caratteristiche ibride appartenenti sia all’una che all’altra categoria ontologica. finalizzato ad assicurare tutele minime ai lavoratori chiamati a svolgere prestazioni saltuarie/discontinue di tipo accessorio.Le caratteristiche che contraddistinguono il lavoro occasionale di tipo accessorio sono le seguenti:1) le attività lavorative devono intendersi di natura meramente occasionale e accessoria, vale a dire che le prestazioni richieste non devono ricondursi a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato e/o di lavoro autonomo e/o di lavoro coordinato;2) le prestazioni devono essere rese direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione (il committente), non può quindi essere oggetto di intermediazione; 3) la prestazione viene remunerata con i cosiddetti buoni lavoro nominativi (voucher).Il lavoro accessorio, dal punto di vista concettuale, è stato definito come “mere prestazioni lavorative” ovvero “prestazioni tout court” A titolo esemplificativo la mancanza di un contratto scritto, o l’assenza dell’obbligo di scritturazione sul LUL oppure della comunicazione preventiva al centro per l’impiego, o della consegna della busta paga al lavoratore, oppure l’obbligo della contribuzione alla gestione separata  dell’INPS e il pagamento mediante voucher, sono tutti elementi che escluderebbero la subordinazione. Tuttavia, a ben guardare, si tratta di semplificazioni nella gestione del rapporto di lavoro che trovano la loro ragion d’ essere o nella qualità dei committenti (famiglie e privati) oppure nell’ occasionalità ed esiguità delle prestazioni che mal si conciliano con tutti gli adempimenti altrimenti previsti dalla legislazione ordinaria in materia di lavoro .Quanto all’occasionalità, come si è detto, il parametro di riferimento, così come chiarito nell’Interpello n.37/2009 del Ministero del lavoro, è solo quello reddituale ovvero il tetto massimo di 5000 euro al netto dei contributi, percepiti nell’anno solare da parte del medesimo committente. Detto limite prescinde da una misurazione della prestazione su base oraria, specialmente dopo l’abrogazione del tetto massimo di 30 giorni nell’anno solare. Pertanto sarà possibile corrispondere vouchers al lavoratore in base ad un criterio che tenga conto del valore della prestazione e dell’entità della stessa, mediante l’impiego di buoni che variano da 10 a 50 euro.La possibilità di ricorso al lavoro accessorio da parte degli enti locali, prevista per la prima volta dalla L.33/2009, si pone come eccezione al D.Lgs 276/03 che all’art-1 esclude espressamente l’applicabilità del decreto alle pubbliche amministrazioni e al loro personale. A conferma di tale apertura nel senso di un mutamento di abito della “cosa pubblica” è l’art. 17 comma 26 del D.L. 78/2009 (decreto anticrisi) convertito in L. 102/2009 che ha introdotto il lavoro accessorio tra le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili dalle amministrazioni pubbliche in caso di esigenze temporanee ed eccezionali. ( Dpl Modena“Il lavoro accessorio negli enti locali” d.ssa Daniela Pascale).

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

Nel precedente contributo sono stati evidenziati i vantaggi che derivano per i committenti che fanno ricorso a questa tipologia di prestazioni sia in termini di riduzione degli oneri economici che di riduzione degli oneri gestionali Non va effettuata alcuna comunicazione ai centri per l’impiego, va però fatta la comunicazione preventiva all’INAIL rischiandosi diversamente in caso di controlli l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero. Dal punto di vista retributivo, non esiste alcun riferimento normativo che correli il valore dei buoni (pari a 10,00 euro) ad un parametro orario e, pertanto, la determinazione del compenso è lasciata alla autonomia delle parti che potranno rapportarlo ad una unità temporale ovvero al raggiungimento di un risultato. Dunque per il compenso non esiste un parametro minimo di riferimento. Tutto è rimesso all’accordo tra prestatore e committente. Eseguita la prestazione il committente retribuirà il lavoratore con un numero di buoni del valore corrispondente all’importo della prestazione concordato fra le parti. Non essendo il valore del voucher legato all’ora di lavoro, le parti adotteranno un criterio di corrispondenza tra prestazione e retribuzione attraverso i buoni, di tipo orario, giornaliero o a forfait per l’intera prestazione. Il voucher non è integrabile con somme di denaro, neanche a titolo di rimborso spese forfetarie. La retribuzione è pari al minimale di rendita (per il 2009 € 46,33 x gg di lavoro.)

La retribuzione percepita dal lavoratore in seguito allo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio non va dichiarata né ai fini Irpef né ai fini del calcolo degli indicatori delle situazioni economiche (Ise e Isee). Tali compensi, sono, come si è detto, totalmente cumulabili con un eventuale rendita pensionistica che non verrà quindi in alcun modo decurtata da parte dell’ente erogatore. Essendo buoni in bianco possono valere per differenti persone: ogni volta che si impiegano soggetti differenti va comunicata la variazione all’INAIL

Anche l’aliquota per i contributi previdenziali comporta dei minori oneri per il datore di lavoro, dal momento che ammonta solo al 13% del compenso lordo percepito, a fronte del 33% circa previsto per il lavoro subordinato e del 23,72% (o del 17% per i lavoratori titolari di pensione diretta o indiretta o per gli iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie) previsto per il lavoro a progetto, per le collaborazioni occasionali e per l’associazione in partecipazione. Infatti, il committente non dovrà consegnare al lavoratore alcuna lettera/contratto di lavoro, non dovrà effettuare alcuna comunicazione obbligatoria (instaurazione, proroga o cessazione) ai servizi per l’impiego, non avrà la necessità di inserire alcuna registrazione nel Libro Unico del Lavoro, non avrà l’obbligo di elaborare alcun prospetto paga per i compensi corrisposti al lavoratore e non sarà necessario presentare alcun tipo di denuncia agli Istituti ( salvo la comunicazione preventiva all’Inail), né tanto meno effettuare versamenti contributivi o di altra natura.

IL SISTEMA DEI ‘BUONI’ (VOUCHER)

Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene, dunque, esclusivamente attraverso il meccanismo dei ‘buoni’, il cui valore nominale è pari a 10 euro. E’, inoltre, disponibile un buono ‘multiplo’, del valore di 50 euro, equivalente a cinque buoni non separabili ed un buono da 20 euro equivalente a due buoni non separabili. Il valore nominale comprende la contribuzione in favore della gestione separata  dell’INPS (13%), che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore che ove non presente viene aperta d’ufficio dall’Istituto; di quella in favore dell’INAIL per l’assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio (5%). Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. Il valore netto del buono ‘multiplo’ da 50 euro (equivalente a cinque buoni non separabili), cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro. Il valore del buono da 20 euro è pari a 15 euro. In ogni caso il compenso complessivo, per anno solare e con riferimento a un medesimo committente, non può superare 5.000 euro, che l’Inps, con la circolare n. 88/2009, definisce come valore netto percepibile dal lavoratore (trattasi di un’interpretazione della norma che interviene a distanza di quasi 6 anni); conseguentemente, il committente può utilizzare, per uno stesso lavoratore, nel corso di un anno solare: 666 buoni singoli ovvero 133 buoni multipli (pari complessivamente a 4.995 euro, vale a dire 666 x 7,5, ovvero, per i buoni multipli, a 4.987,50 euro, vale a dire 133 x 37,5 – non si raggiunge il limite di 5.000 euro, in quanto il buono singolo o multiplo non può essere frazionato), oppure;un mix di buoni singoli o multipli (esempio: 100 buoni multipli pari a 3.750 euro più 166 buoni singoli pari a 1.245 euro, complessivamente 4.995 euro). Anche per la fattispecie prevista dall’art. 7-ter del Dl 10 febbraio 2009, n. 5 (legge n. 33/2009, relativo all’utilizzo sperimentale per l’anno 2009 del lavoro accessorio durante la percezione di trattamenti a sostegno del reddito) il relativo limite di 3.000 euro per anno solare vada inteso come valore netto percepibile dal lavoratore. Conseguentemente, in tale situazione si potrà disporre di 400 buoni singoli ovvero di 80 buoni multipli.

Attenzione: Se le prestazioni occasionali accessorie sono svolte per imprese familiari di cui all’art. 70, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 276/03 – per cui trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato – il valore nominale del voucher è comprensivo della contribuzione (pari al 33%) a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, di quella in favore dell’INAIL (4%) e di una quota al concessionario (INPS) pari al 5%, per la gestione del servizio.Pertanto, il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è in tal caso pari a 5,80 euro, mentre il valore netto del buono ‘multiplo’ da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è pari a 29 euro. Per quanto riguarda l’utilizzo del lavoro accessorio da parte dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c., è fissato in 10.000 euro e il regime contributivo applicabile è quello ordinario, fatta eccezione per gli studenti con meno di 25 anni, i pensionati e i percettori di trattamenti a sostengo del reddito per i quali la contribuzione è quella prevista per i buoni lavoro di cui sopra.

MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEL RAPPORTO

Per attivare un rapporto di lavoro occasionale di tipo accessorio sono attualmente disponibili due diverse modalità: una procedura che prevede l’acquisto di buoni cartacei ed il pagamento del corrispettivo mediante i medesimi e l’altra che fa invece uso dei buoni telematici. Queste procedure hanno analoga efficacia e sono indifferentemente utilizzabili dalle parti; l’unica differenza è rappresentata dalla smaterializzazione del voucher che, con la procedura telematica, viene direttamente accreditato sulla tessera magnetica (una sorta di bancomat) del lavoratore.

A – PROCEDURA CON VOUCHER CARTACEO

Il sistema del lavoro occasionale di tipo accessorio può essere utilizzato tramite acquisto di buoni lavoro cartacei. Questa procedura è la più semplice e di facile attuazione ed è quella che ha incontrato il maggiore successo in termini di voucher venduti.

Acquisto dei buoni da parte dei committenti

I buoni (voucher) sono disponibili per l’acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le Sedi INPS. Presso tali Sedi i committenti possono ritirare i buoni. L’Istituto stampa i buoni (in modalità protetta contro le falsificazioni) apponendo, su ciascuno di essi, un numero identificativo univoco. In concreto, una volta individuato il proprio fabbisogno numerico di buoni lavoro, il committente dovrà effettuare il versamento del relativo importo complessivo sul conto corrente postale n.89778229 intestato a: “INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.”. La ricevuta di questo pagamento dovrà essere esibita alla sede Inps prescelta per il ritiro da parte dei committenti/datori di lavoro. Si fa presente che il ritiro dei voucher può eventualmente avvenire – previo conferimento di apposita delega – anche attraverso le associazioni di categoria.

Prenotazione buoni lavoro cartacei

Per rendere più spedita la procedura di ritiro dei carnet di buoni, l’Inps ha predisposto un modulo che i committenti possono inviare tramite fax alle sedi regionali dell’Istituto, col quale è possibile effettuare una richiesta di prenotazione di voucher cartacei, indicando la sede provinciale prescelta per il ritiro. L’elenco dei fax delle sedi regionali dell’Inps è rinvenibile anche sul sito internet dell’Istituto stesso (www.inps.it).

COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL’INAIL

Dopo aver così provveduto all’acquisto dei buoni e prima, in ogni caso, dell’inizio della prestazione

i committenti devono effettuare una comunicazione preventiva (cosiddetta DNA) nei confronti dell’Inail; in particolare tale comunicazione può essere alternativamente effettuata: tramite telefono al contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164); via fax all’Inail (numero gratuito 800.657.657); per via telematica, collegandosi via internet al sito www.inail.it ed entrando nell’apposita sezione Punto Cliente”.Tale comunicazione dovrà essere effettuata in base al modello di denuncia nominativa allegato alla nota Inail n.8401, del 4 novembre 2008 e dovrà dettagliatamente indicare:i dati anagrafici del committente comprensivi del codice fiscale; l’anagrafica di ogni prestatore col relativo codice fiscale; il luogo dove si svolgerà la prestazione; la data presunta d’inizio e di fine dell’attività lavorativa. In caso di modificazione delle suddette date, il committente dovrà effettuare una nuova comunicazione di variazione che dovrà essere effettuata sempre con le medesime modalità suindicate e, in ogni caso, preventivamente rispetto all’inizio della variazione.

Dal 7 settembre u.s. l’Inail (cfr. nota n.8270 del 07/09/2009), allo scopo di semplificare ulteriormente gli adempimenti a favore del datore di lavoro-committente, ha reso disponibile sul proprio portale web un’apposita procedura telematica di acquisizione delle denunce nominative dei lavoratori impiegati col lavoro occasionale accessorio (DNA). Tale procedura consente di effettuare tanto la comunicazione preventiva rispetto all’inizio della prestazione lavorativa, quanto quelle successive riguardanti le eventuali variazioni. Accedendo tramite questo canale, inoltre, il committente viene ulteriormente agevolato dalla presenza di una griglia che riporta le varie tipologie di attività fruibili col sistema dei voucher.

Si fa presente, tuttavia, al riguardo che qualora il committente non sia già presente nella banca dati Inail dovrà necessariamente effettuare la preventiva registrazione sul sito dello stesso Istituto procedendo come segue:

1) collegarsi al sito www.inail.it;

2) selezionare “Registrazione”;

3) accedere alla sezione “Registrazione utente generico”;

4) compilare con i suoi dati la maschera “Registrazione utente generico” specificando se si tratta di

azienda o amministrazione non soggetta ad assicurazione Inail e, infine, cliccare su “SALVA”.

L’utente così registrato riceverà, al proprio indirizzo di posta elettronica, un messaggio con l’indicazione di una password che, insieme al proprio codice fiscale, utilizzerà per accedere all’apposita sezione “Punto Cliente” presente nel sito www.inail.it; dopo l’accesso occorrerà poi selezionerà la funzione “Ditte non INAIL” – “Anagrafica” (Nuova ditta) e compilerà una maschera con tutti i dati anagrafici della ditta. Fatto ciò verrà attribuito alla ditta il “Codice Cliente” ed un PIN di 4 cifre.

Completata correttamente la procedura di registrazione si potrà selezionare l’applicazione “DNA lavoro accessorio” e procedere alla comunicazione dei dati necessari.

Intestazione dei buoni utilizzati

Il datore di lavoro, tuttavia, prima di consegnare al lavoratore i buoni, che costituiscono il corrispettivo della prestazione resa, deve provvedere ad intestarli scrivendo su ciascun buono, negli appositi spazi: il proprio codice fiscale; il codice fiscale del lavoratore destinatario; la data della relativa prestazione;la convalida con la propria firma.

Rimborso dei buoni non utilizzati

I buoni ‘cartacei’ acquistati dal committente, ed eventualmente non utilizzati, sono rimborsabili esclusivamente restituendoli presso le Sedi Inps, le quali emetteranno a favore del datore di lavoro un bonifico domiciliato per il loro controvalore e rilasceranno una ricevuta. Eccepiscono le prestazioni rese per le imprese familiari.

Riscossione del buono da parte del prestatore

Il prestatore può riscuotere il corrispettivo netto dei buoni ricevuti, intestati e sottoscritti dal committente, presentandoli all’incasso – dopo averli convalidati con la propria firma – presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento. Nel caso in cui il prestatore sia minorenne, deve presentare anche un’autorizzazione del genitore o di chi esercita la patria potestà con fotocopia del documento del genitore. Per consentire la riscuotibilità del voucher presso gli uffici postali e il corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali, si raccomanda di indicare tutte le informazioni richieste nel buono lavoro, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale del prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione.Accredito dei contributi

Il processo si conclude con l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori.Il sistema di gestione invia un flusso di dati verso gli archivi della Gestione Separata , determinando l’accredito dei contributi. L’INPS provvede al riversamento ad INAIL del contributo del 7% destinato all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Rimborso del voucher

Su tutto il territorio nazionale l’eventuale rimborso dei buoni cartacei acquistati dai datori di lavoro e non utilizzati può avvenire esclusivamente a condizione che vengano restituiti presso le sedi dell’INPS. Il datore di lavoro che abbia acquistato e non utilizzato dei buoni cartacei dovrà, dunque, consegnarli alla Sede provinciale INPS, che rilascerà ricevuta e disporrà un bonifico per il loro controvalore a favore del datore di lavoro.

B. LA PROCEDURA CON VOUCHER TELEMATICO

La procedura telematica è accessibile dalla pagina Accesso ai servizi del sito web www.inps.it.Il voucher telematico si presta maggiormente all’utilizzo per attività occasionali che si ripetono nel tempo. Questa procedura, prima di potere essere messa in atto, necessita tuttavia del preventivo accreditamento sia del lavoratore che del committente sul sistema informatico Inps.

Accreditamento prestatore

Il lavoratore che intende svolgere prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio deve (se non lo ha già fatto) provvedere alla registrazione dei propri dati anagrafici seguendo una delle seguenti vie: tramite Contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164); via internet, collegandosi al sito www.inps.it nella sezione Servizi OnLine/per il cittadino/Lavoro Occasionale Accessorio, oppure utilizzando l’apposita icona presente nella “home page” del sito (in tal caso, anche se con l’assistenza di enti di patronato o associazioni di categoria, l’iscrizione avverrà sempre in modo soggettivo e in assoluta sicurezza, essendo prevista la successiva verifica dell’identità del richiedente da parte del contact center); presso le sedi Inps allo sportello; presso i Centri per l’impiego che forniranno anche assistenza e consulenza nella registrazione.

A conclusione della procedura di accreditamento anagrafico, Poste Italiane, a cui sono inviati i dati così registrati, invierà al lavoratore: la carta magnetica (INPS Card), sulla quale è possibile accreditare e riscuotere gli importi delle prestazioni eseguite (di tale invio Poste Italiane dà inoltre comunicazione all’Inps); la carta, utilizzabile come borsellino elettronico ricaricabile e con funzioni di bancomat, potrà essere usata dal titolare anche per funzioni ulteriori rispetto a quelle legate alla prestazione di lavoro occasionale; il materiale informativo;i prestampati delle ricevute da utilizzare a fine rapporto. L’indirizzo di riferimento sarà quello risultante dall’anagrafe tributaria o, per le registrazioni fatte presso le sedi, dal documento di riconoscimento esibito.

La fase di accreditamento ( registrazione) del lavoratore si chiude con la sottoscrizione del contratto relativo all’utilizzo della carta magnetica (INPS Card) da parte del prestatore e l’attivazione della carta presso un qualsiasi ufficio postale. Si fa presente, tuttavia che quest’ultima fase non è indispensabile e, qualora il lavoratore decida di non attivare l’INPS Card, il pagamento dei buoni gli verrà effettuato attraverso un bonifico domiciliato, riscuotibile presso tutti gli uffici postali.

Registrazione ( accreditamento) committente

Anche il committente, direttamente o per il tramite della associazione di categoria abilitata, deve provvedere alla propria registrazione preventiva seguendo, alternativamente, uno dei seguenti canali: presso gli sportelli Inps, previa esibizione di un documento di riconoscimento (canale obbligatorio se il nominativo non risulta presente negli archivi dell’Inps); sul sito internet www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Per il cittadino/Lavoro Occasionale Accessorio (se il nominativo risulta già presente negli archivi e già in possesso del PIN); tramite il Contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164) (se il nominativo risulta già presente negli archivi ARCA dell’Inps);tramite le associazioni di categoria dei datori di lavoro.

Completata con successo la procedura di registrazione verrà rilasciato al committente un codice PIN che dovrà essere utilizzato per l’accesso alla procedura telematica di rilascio dei voucher.

Richiesta dei voucher da parte del committente

Prima dell’inizio delle attività di lavoro accessorio, il committente, dopo aver individuato i lavoratori disponibili a svolgere attività di lavoro accessorio, richiede all’INPS (attraverso il Sito internet www.inps.it oppure il Contact Center 803.164) i buoni lavoro. 

La richiesta dovrà contenere: l’anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale; la data di inizio e di fine presunta dell’attività lavorativa; il luogo di svolgimento della prestazione; il numero di buoni presunti per ogni prestatore.

Comunicazione preventiva all’Inail

Con la comunicazione dei dati contenuti nella richiesta dei buoni il committente assolve contestualmente agli obblighi di comunicazione preventiva all’Inail (cui l’Inps riverserà tempestivamente l’informazione di inizio attività lavorativa) e all’intestazione provvisoria dei buoni lavoro.

Anche in questo caso, qualora sopravvengano variazioni sia nei periodi di inizio e fine lavoro che relativamente ai prestatori, tali variazioni dovranno essere tempestivamente e preventivamente comunicate dal committente all’Inail attraverso: il Contact Center Inps/Inail (numero gratuito 803.164); il numero di fax gratuito Inail 800.657657; tramite la nuova procedura DNA telematica, collegandosi via internet al sito www.inail.it ed entrando nell’apposita sezione “Punto Cliente”.

Versamento del corrispettivo dei voucher da parte dei committenti

Le procedure Inps attualmente in uso prevedono che il datore di lavoro, prima dell’inizio della prestazione, provveda al versamento complessivo dei buoni che verranno utilizzati; ciò dovrà avvenire utilizzando una delle seguenti modalità:

a) tramite modello F24 (indicando – nella sezione Inps del modello il codice sede e il codice fiscale– la causale LACC appositamente istituita e il periodo di riferimento della prestazione; rispetto a questa forma di pagamento – possibile solo per l’acquisto di voucher telematici – è opportuno sottolineare che i relativi accrediti ai lavoratori sono materialmente possibili soltanto dop ol’avvenuta contabilizzazione nei conti dell’Inps degli importi versati con F24, il che avviene, in media, dopo circa 10 giorni lavorativi dall’effettuazione del pagamento);

b) tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC;

c) tramite pagamento on line collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Per il cittadino/Lavoro Occasionale Accessorio, tramite addebito su conto corrente postale BPIOL/BPOL o su Postepay o carta di credito VISA-Mastercard.

Rendicontazione dei voucher

Al termine della prestazione lavorativa, il committente deve comunicare all’INPS (confermando o variando i dati della richiesta già effettuata a preventivo attraverso i canali sopra indicati), per ciascun prestatore, l’entità della prestazione svolta e, quindi, l’effettivo utilizzo dei buoni lavoro.

La procedura di gestione INPS, ricevuta la comunicazione a consuntivo del committente, provvederà a notificare l’operazione: al prestatore, via e-mail e/o sms ovvero per posta, comunicando i dati di sintesi (nome, cognome, voucher utilizzati, importo corrisposto e istruzioni per la riscossione in caso di bonifico domiciliato); al committente (o alla sua associazione di categoria) mediante un rendiconto: o inviato per posta ordinaria o via e-mail, nel caso in cui la rendicontazione sia stata effettuata tramite Contact Center; o risultante dalla ricevuta di presentazione, nel caso in cui la rendicontazione sia stata effettuata via Internet o presso le sedi.

La procedura di gestione, quindi, effettuerà le seguenti operazioni :verificherà preliminarmente la copertura economica delle prestazioni di lavoro, confrontando i versamenti effettuati dal committente prima della conclusione del rapporto lavorativo occasionale con il complessivo onere dovuto per lo stesso;in relazione all’esito della verifica di cui al punto precedente, nel caso in cui sia positivo (presenza di versamenti ad integrale copertura dell’onere), invierà le disposizioni di pagamento a favore del prestatore (secondo la modalità conseguenti all’avvenuta attivazione o meno della INPS Card); nel caso in cui risulti negativo (totale assenza di versamenti o presenza a copertura soltanto parziale dell’onere), notificherà al committente un sollecito di pagamento per la somma non versata, dandone notizia ai lavoratori interessati.

Accredito dei contributi

Il processo si conclude con l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori e con lo storno a favore dell’Inail il contributo del 7% destinato all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali . Ciò avviene, una volta reperita l’informazione di avvenuto versamento del valore del buono da parte del committente, mediante l’invio di un flusso dati verso gli archivi della Gestione Separata . Il flusso verso l’Inail è in fase di costituzione.

LE MODALITÀ PER L’ACQUISTO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

1 – Procedura cartacea

Le Associazioni possono acquistare direttamente voucher in modo cumulativo, da distribuire successivamente agli associati committenti.In questo caso le Associazioni possono ritirare i carnet di buoni lavoro, su tutto il territorio nazionale, tramite loro delegati, presso le sedi provinciali INPS, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell’importo relativo sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC .

Per consentire le operazioni di predisposizione di quantitativi rilevanti di voucher da parte delle strutture operative è preferibile prenotare i buoni lavoro presso le Sedi regionali con il modulo predisposto (in allegato), scaricabile dalla sezione dedicata al lavoro occasionale accessorio nel sito istituzionale www.inps.it /informazioni o direttamente dall’icona nell’home page.

Le Associazioni, dopo aver consegnato i voucher ai committenti in base alle richieste, comunicheranno i dati relativi ai buoni lavoro distribuiti, ai committenti e ai settori/attività di impiego

2 – Procedura telematica

Le Associazioni possono ovviamente svolgere anche un ruolo di consulenza e di intermediazione/facilitazione rispetto all’utilizzo delle procedure.

In questo caso possono operare anche utilizzando la proceduta telematica tramite:delega dell’associato o direttamente con PIN del committente, www.inps.it

Nella prima condizione di gestione per delega di associati, l’Associazione deve inviare una richiesta ad INPS, tramite mail all’indirizzo angela.fucilitti@inps.it , indicando i seguenti dati:

– partita Iva

– codice fiscale dei soggetti che si chiede di abilitare ad operare per conto della

Associazione.

Inoltre, i codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare per conto della Associazione devono essere in possesso di PIN INPS (se sprovvisti possono richiederlo all’Istituto presso le sedi, telefonando al Contact Center o tramite apposita procedura on-line).

Dopo aver effettuato tali azioni, i soggetti abilitati potranno operare per conto di qualsiasi azienda.

Per richiedere i voucher telematici, tuttavia, l’associazione deve effettuare le seguenti operazioni per ogni differente datore di lavoro in corrispondenza della procedura online (https://servizi.inps.it/servizi/poa/form/defaultinternet.aspx, link “Servizi per associazioni di categoria e delegati”) :

1) accreditare il committente;

2) accreditare tutti i prestatori che lavorano per il committente di cui la punto 1;

3) registrare un rapporto di lavoro per ogni distinta coppia (committente,

prestatore);

4) disporre un pagamento per ogni distinta tripletta (committente, prestatore,

periodo di lavoro).

Il ruolo delle Associazioni di categoria comprende anche la promozione di un atteggiamento di responsabilità da parte dei committenti per il rispetto della normativa in vigore sul lavoro occasionale di tipo accessorio e per le condizioni di utilizzo dei buoni lavoro.

 

I CONTROLLI SU QUESTA TIPOLOGIA DI LAVORO.

Effettivamente i controlli, da parte dei funzionari di vigilanza, su questa tipologia di lavoro in ordine alla corretta applicazione delle norme in materia di lavoro  e di legislazione sociale presenta margini di criticità dovuti al fatto che la normativa di riferimento prevede a carico del committente scarsi adempimenti formali. Come precisato dall’INAIL nella stessa nota n. 8270/2009 il termine “ditta” in questo caso va inteso in senso atecnico e comprende anche il committente privato nell’ambito del rapporto di lavoro occasionale di tipo accessorio. Non è prevista la comunicazione telematica ai servizi per l’impiego, non vi è necessità di tenere libri obbligatori (es. Libro Unico del

Lavoro) né di effettuare alcun tipo di registrazioni su di essi, non è previsto alcun contratto collettivo cui riferire lo svolgimento della prestazione lavorativa, ecc. Come sopra detto l’unico adempimento obbligatorio è rappresentato dalla comunicazione preventiva che il committente deve

effettuare (per via telefonica, telematica o via fax) al Contact center Inps/Inail. Questo adempimento risulta, pertanto, di fondamentale importanza per scongiurare il pericolo, in caso di controlli, di vedersi riqualificare il rapporto occasionale di tipo accessorio ab origine in rapporto di lavoro subordinato, con la conseguente applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente disciplina in caso di irregolare instaurazione del rapporto di lavoro (ivi compresa la c.d. maxi-sanzione per lavoro nero e l’eventuale sospensione dell’attività imprenditoriale), nonché del relativo e maggiormente oneroso regime previdenziale.

Analogamente opererà il personale ispettivo qualora risultino carenti i presupposti oggettivi e/o soggettivi necessari all’instaurazione del rapporto occasionale di tipo accessorio oppure venga accertato il superamento dei limiti economici prescritti dalla norma per attribuire il carattere di occasionalità al rapporto di lavoro in oggetto; in queste circostanze, tuttavia, in presenza della prescritta comunicazione preventiva, il personale ispettivo non potrà dar luogo alla contestazione della maxi-sanzione per lavoro nero (né, ovviamente, dell’eventuale provvedimento di sospensione

dell’attività imprenditoriale) in quanto i lavoratori – per quanto irregolarmente inquadrati – risulteranno comunque essere conosciuti alla Pubblica Amministrazione.(Lippolis Anastasio –Vademecum lavoro accessorio- )

 

CONCLUSIONI

In conclusione (Daniela De Pascale sopra citato) il lavoro accessorio, esteso peraltro di recente anche agli enti locali, è il segno di un cammino che vede l’Italia avanzare sempre più verso livelli di eccellenza già raggiunti da altri Paesi in Europa. La Francia per prima, negli anni 90, sperimentava i buoni lavoro nell’ambito dei servizi di assistenza alla persona.In Francia come in Belgio i buoni lavoro rappresentano un mezzo per lo sviluppo del settore dei servizi alla persona. Tra gli obiettivi connessi vi è certamente la lotta al lavoro nero che in questo settore è altamente diffuso cui si collega l’obiettivo della creazione di nuovi posti di lavoro. L’Italia, sul modello francese, ha prima introdotto il lavoro accessorio in realtà “protette” quali famiglie e realtà di modeste dimensioni anche non imprenditoriali. Successivamente, dopo il boom registrato dai voucher in agricoltura, le possibilità di intervento del lavoro accessorio sono divenute molteplici e capaci di spaziare dall’ambito dei servizi assistenziali e alla persona, a strumento di politica attiva del lavoro e di emersione destinate come sono a  1.  far emergere il sommerso che caratterizza talune prestazioni lavorative tutelando maggiormente lavoratori che altrimenti opererebbero senza alcuna protezione assicurativa previdenziale ed assitenziale; 2.  favorire l’inserimento lavorativo di fasce deboli nel mercato del lavoro aumentando le possibilità di lavoro presso le famiglie e gli enti senza fine di lucro.

 

leggi l’articolo in versione originale alla pagina http://www.laprevidenza.it/news/documenti/voucer_-dssa_toriello/4423