Orbene, l’art. 34 recita: “Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;

f-bis) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi”.

Non vi sono quindi preclusioni di sorta, sono infatti ammessi imprenditori individuali, anche artigiani, società e cooperative ma è inutile dire che, solitamente, salvo il caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, la gestione è affidata a società che, ai sensi dell’art. 2249 c.c. devono costituirsi secondo uno dei seguenti tipi:

 

  1. SOCIETA’ DI PERSONE

a) Società semplice (che però non è una società commerciale e non può, quindi, svolgere tale funzione);

b) Società in nome collettivo;

c) Società in accomandita semplice;

  1. SOCIETA’ DI CAPITALI

a) Società per azioni;

b) Società in accomandita per azioni;

c) Società a responsabilità limitata.

 

I soggetti che intendono svolgere attività sportiva dilettantistica in forma associata possono costituirsi in:

  • associazioni sportive non aventi scopo di lucro, con o senza personalità giuridica;
  • società sportive di capitali non aventi fini di lucro;
  • società cooperative.

 

Le norme civilistiche e fiscali in vigore prevedono che le società sportive di capitali senza scopo di lucro e società cooperative – alle quali sarà dedicato un apposito capitolo – si costituiscano con atto pubblico; stessa modalità va osservata per le associazioni sportive senza scopo di lucro che vogliano dotarsi di personalità giuridica.

Per le Associazioni Sportive Dilettantistiche senza personalità giuridica trovano applicazione anche le forme della scrittura privata autenticata o della scrittura privata registrata presso il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

 

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