La prima precisazione da fare è che la risposta entra nel merito delle Associazioni, e non riguarda le Società Sportive Dilettantistiche costituite sotto forma di srl, cooperative, spa o altro.
Si tratta di una cosiddetta FAQ (Frequently Asked Question), di un parere quindi che non ha nulla di vincolante se non l’autorevolezza del sito sulla quale è stata pubblicata.
La prima precisazione è quella che, “il mondo del non profit in generale e pertanto anche le associazioni o società sportive dilettantistiche, rientrano nel campo di applicazione del decreto in esame. Infatti il lavoratore è “la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un’arte o una professione…”, mentre la definizione di datore di lavoro è ormai svincolata dalla titolarità della responsabilità dell’impresa, e deriva invece, più in generale, dalla responsabilità ell’organizzazione delle prestazioni lavorative o alle stesse equiparate.”
Non vi è quindi dubbio sul fatto che tutti i lavoratori, anche quelli impegnati nelle ASD, vengono equiparati per quanto riguarda gli obblighi relativi alla sicurezza, e che la norma di riferimento sia il Decreto 81/08.
La risposta del sito continua quindi con l’esame della natura delle prestazioni lavorative, ricercando eventuali limitazioni nell’applicazione del Decreto 81/08 derivanti dalla particolare caratteristica delle stesse.
L’esame conclude che “Dalla disciplina normativa sopra sommariamente richiamata risulta che
l’ordinamento non detta un particolare regime giuridico per le prestazioni lavorative rese
nell’ambito degli enti in questione, se non sotto l’aspetto tributario..” e che “la normativa applicabile nel caso di prestazioni lavorative è quindi quella di diritto comune e va individuata, pertanto, nelle disposizioni che regolano in generale la materia, salvo disposizioni speciali espressamente previste”.
Il parere chiarisce quindi che:
– per i lavoratori dipendenti o per gli sportivi professionisti si applica integralmente quanto previsto dal decreto 81/08;
– la norma sul lavoro a progetto prevede una deroga alla totalità delle norme generali in esso contenute (art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003);
– i rapporti di collaborazione “sportivi” non rientrano né nel settore del lavoro a progetto né in quello del lavoro volontario, ma in quello del lavoro autonomo (art.2222 del codice civile);
In sostanza, anche per i lavoratori delle associazioni sportive dilettantistiche, seppure con qualche limitazione di scarsa importanza, è necessario adempiere a quanto previsto dal decreto 81/08 sulla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.
La risposta al quesito chiarisce infine che “Al riguardo appare comunque opportuno puntualizzare come si applichino, in materia, i principi generali di cui agli articoli 2043 e 2051 c.c., che impongono al responsabile dell’impianto o dell’associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità – da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia – di
predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell’ambito delle attività di riferimento della associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni della responsabilità civile e penale nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità.” e conclude ricordando che le Regioni hanno in materia sia sportiva che di sicurezza sul lavoro una competenza legislativa concorrente e bisognerà quindi tenere conto anche delle indicazioni che da queste provengono.